Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti

d’informazione63, sollevano discussioni soprattutto la forma orale e in parte anche quella elettronica.

4.3.1.1 Domande orali

Visto che secondo il rapporto esplicativo non sono rilasciate informazioni per telefono, vari partecipanti chiedono di chiarire che una domanda orale può essere presentata soltanto di persona e in loco64. Solo in questo modo l’identità del richiedente può essere effettivamente controllata65. Altri partecipanti sono invece dell’avviso che l’identità del richiedente può essere controllata anche in altro modo, ad esempio verificando il numero di telefono o mediante l’inoltro successivo di una copia di un documento d’identità, e che quindi le domande

telefoniche dovrebbero essere ammesse66.

Altri partecipanti sono fondamentalmente contrari alle domande orali67. Queste sono difficilmente documentabili e, per essere messe correttamente agli atti, le autorità dovrebbero verbalizzarle, il che implicherebbe un carico di lavoro supplementare68. Il rendere verosimile un interesse e la descrizione del negozio giuridico presuppongono comunque una domanda scritta, perlomeno in forma elettronica69. Anche in vista di un’eventuale procedura di reclamo secondo l’articolo 11 AP deve esservi chiarezza in merito al contenuto della domanda, il che può essere garantito soltanto con la forma scritta70. Un Cantone71 ritiene che, in analogia alla forma dell’informazione da parte dell’APMA (cfr. art. 9 AP), anche la domanda debba essere presentata per scritto, perlomeno mediante messaggio elettronico.

4.3.1.2 Domande in forma elettronica

Sono state espresse riserve anche nei confronti della presentazione delle domande in forma elettronica. Questa forma di trasmissione della domanda è rifiutata in parte per motivi di sicurezza72, in parte per motivi inerenti alla protezione dei dati73 oppure perché l’autorità non dispone delle possibilità tecniche per ricevere domande in forma elettronica (con firma elettronica)74. Un’organizzazione esprime riserve in merito alla firma elettronica: essendo ancora poco diffusa sarebbe opportuno rinunciarvi; un semplice messaggio elettronico dovrebbe pertanto soddisfare i requisiti formali75.

4.3.2 Domanda di informazione sulla propria persona (art. 4 AP)

Alcuni partecipanti esprimono critiche di fondo in merito alla domanda di informazione sulla propria persona. Due Cantoni e due organizzazioni ritengono che questo ambito non debba essere disciplinato dall’ordinanza76. Si sottolinea che secondo il «Basler Kommentar»77 l’articolo 451 capoverso 2 CC78 non è applicabile alla propria persona79 e che la classificazione sistematica della disposizione esclude il disciplinamento delle domande di informazione sui propri dati personali80. Inoltre, qualsiasi persona oggetto di una misura di protezione degli

63 BE

64 AG, GL, JU, LU, SZ, TI,

65 LU, TI

66 VS; COPMA

67 FR, NW, TG, TI

68 NW

69 FR; PS; CEFS

70 JU, TG

71 TG

72 JU

73 LU

74 NW, SO

75 SSO

76 SZ, ZH; COPMA, CP

77 Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I (Art. 1–456 ZGB), a c. di: Geiser Thomas / Fountoulakis Christina, 6. A., Basilea 2018; cit. BSK-ZGB

78 Geiser Thomas, BSK ZGB 451 N 31

79 SZ

80 ZH 7/15