Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 15 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti
automatica di qualsiasi rilascio di un’informazione a terzi, tanto più che di regola non sussiste neppure un interesse alla tutela giurisdizionale in riferimento a un reclamo. La trasmissione non ha senso soprattutto se non sono note misure, l’interesse non è stato reso verosimile oppure la persona oggetto di una misura non è in grado di capire il contenuto o quest’ultimo potrebbe addirittura sconvolgerla. Pertanto la disposizione dovrebbe essere potestativa e andrebbe trasmessa una copia soltanto se si fornisce l’informazione che sussiste una misura o un mandato precauzionale efficace146. Si chiede anche di rinunciare perlomeno all’invio di una copia al rappresentante poiché non si vede perché nel caso di un’informazione del registro delle esecuzioni non debba essere inviata una copia al rappresentante e nel caso di un’informazione del registro relativo alla protezione degli adulti invece sì147. Un Cantone ritiene che sia necessario completare la disposizione in quanto non è chiaro se la copia inviata e il suo contenuto possano essere impugnati148.
4.5 Emolumenti (art. 10 AP)
17 Cantoni concordano che il disciplinamento degli emolumenti non compete alla Confederazione ed è quindi illecito. Né l’articolo 449c né l’articolo 451 cpv. 2 nCC149 prevedono la competenza del Consiglio federale di disciplinare gli emolumenti; anche dalla documentazione relativa alla consultazione non si evince in base a quale presupposto e a quale
motivazione è stato definito l’importo degli emolumenti150. Gli emolumenti dovrebbero invece essere stabiliti dai Cantoni conformemente ai principi della copertura delle spese e
dell’equivalenza151. Pertanto spetterebbe ai Cantoni fissare gli emolumenti152 oppure la disposizione andrebbe perlomeno formulata in modo potestativo153. È sorprendente che il Consiglio federale intenda prescrivere emolumenti uniformi per questa procedura in fondo di importanza secondaria, mentre a tutte le altre procedure dell’APMA si possono applicare emolumenti differenti154. Inoltre, l’emolumento è troppo basso155 poiché è necessario un importo che copra le spese. Le proposte variano da 20 a 50 franchi156. Soprattutto per la trascrizione di una domanda orale dovrebbe essere chiesto un importo più elevato157. Inoltre, non è chiaro se sia soggetta a emolumento la domanda in sé o l’informazione158 ossia se sia riscosso un emolumento anche in caso di rigetto della domanda perché non è stato reso verosimile un interesse159 o in caso di rinvio al curatore o al mandatario precauzionale160.
Infine, occorrerebbe precisare che l’emolumento è a carico del richiedente161.
4.6 Procedura di reclamo (art. 11 AP)
Alcuni partecipanti hanno, per motivi diversi, difficoltà con la procedura di reclamo. Criticano che la disposizione contiene troppe questioni irrisolte162; in tale contesto si rinvia in particolare alla questione se l’informazione debba avvenire in forma di decisione conformemente
all’articolo 440 CC163. Inoltre l’intento della disposizione è già contemplato dall’articolo 450 CC e quindi non è necessario ripeterlo nell’ordinanza164. Il diritto al reclamo è comunque solo
146 ZH
147 COPMA
148 VD
149 FF 2016 7931
150 ZH
151 NW, ZH
152 AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH; COPMA
153 COPMA
154 ZH
155 AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH
156 AG, AR, GE, GR, LU; APMA Toggenburg, APMA Werdenberg
157 JU
158 SH
159 BS
160 GL, OW
161 VD
162 BS, FR
163 GE; di parere analogo: LU, NW, ZG, ZH; cfr. anche il n. 4.4.1.1.
164 TG 12/15