Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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minimo di dati (MSD) tramite un canale vocale che è messo a disposizione unicamente per un colle- gamento vocale tra i passeggeri del veicolo e la centrale d’allarme. Questo insieme minimo di dati contiene ad esempio l’ora dell’incidente, informazioni sull’ubicazione, direzione di marcia, identifica- zione del veicolo, i dati dei sistemi di sicurezza di bordo, come la gravità dell’incidente, il numero di occupanti, l’uso delle cinture di sicurezza, il ribaltamento del veicolo, ecc.):
La legislazione sulle telecomunicazioni disciplina al capoverso 1 unicamente l’obbligo dei concessio- nari di telecomunicazione mobile di leggere le informazioni di localizzazione dal canale vocale o dall’MSD e di metterle a disposizione del servizio di localizzazione.
AML (funzionalità di un terminale radio mobile che in caso di chiamata d’emergenza attiva automatica- mente e temporaneamente la funzione di localizzazione del dispositivo e del sistema operativo e inol- tra le relative informazioni di localizzazione a un punto predeterminato al di fuori dal canale vocale): La legislazione sulle telecomunicazioni disciplina al capoverso 2 unicamente l’obbligo dei concessio- nari di telecomunicazione mobile di mettere le informazioni di localizzazione a disposizione del servi- zio di localizzazione qualora fosse attivata la funzionalità AML.
Art. 29b Localizzazione delle chiamate d’emergenza: servizio di localizzazione
Il vigente articolo 29 capoverso 2 viene trasferito al capoverso 1 e 2 della presente disposizione. La regolamentazione relativa alla gestione del servizio di localizzazione di «tutti i clienti delle prestazioni del servizio universale», può essere semplificata eliminando l’espressione utilizzata tra virgolette. Ciò appare necessario in particolare perché gli sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni e l’articolo 20 capoverso 3 della legge sulle telecomunicazioni fanno sì che in futuro l’obbligo di fornire servizi d’emergenza (che vanno oltre le prestazioni del servizio universale) possa essere esteso ad altri servizi di telecomunicazione.
Il capoverso 3 precisa e completa la normativa vigente per il servizio di localizzazione (che secondo l’art. 29 cpv. 2 va fornito dal concessionario del servizio universale in collaborazione con gli altri forni- tori del servizio telefonico pubblico). In una certa misura, si tratta di un servizio monopolistico fornito da un solo fornitore – il concessionario del servizio universale. Per questo motivo, già l’attuale regola- mentazione prevede che la collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri forni- tori del servizio telefonico pubblico si fonda sui principi della formazione dei prezzi orientati ai costi di cui all’articolo 54 OST. Tuttavia, il «carattere monopolistico» non esiste solo nella prestazione del ser- vizio. Riguarda anche il suo utilizzo da parte delle centrali di allarme. Queste ultime, possono ottenere il servizio di localizzazione solo dal concessionario del servizio universale. La mancanza di regola- mentazione in materia era insoddisfacente; vi è stato rimediato completando la presente disposizione. In particolare, va stabilito che anche le tariffe pagate dalle centrali di allarme per l’accesso al servizio di localizzazione devono fondarsi sui principi della formazione dei prezzi orientati ai costi di cui all’arti- colo 54 OST. Per accesso al servizio di localizzazione si intende il collegamento delle centrali di al- larme al sistema messo a disposizione. Attualmente, si tratta di un sistema di banche dati gestito con- giuntamente dai fornitori, al quale le centrali d’allarme possono accedere e su cui possono avviare ri- cerche.
Si specifica inoltre al capoverso 4 in che modo i costi annuali del servizio di localizzazione, derivanti dall’esercizio e dagli investimenti, debbano essere sostenuti dai fornitori. Secondo la prassi attuale, si distingue tra i costi per la fornitura dei dati dei clienti delle reti fisse (in seguito definita fornitura dei dati dei clienti) e gli altri costi di questo servizio a carico dei fornitori. I costi per la fornitura dei dati dei clienti sono sostenuti in parti uguali da ciascun fornitore con clienti di rete fissa, mentre i rimanenti co- sti del sistema di localizzazione sono compensati sul mercato all’ingrosso come parte costi di termina- zione per la durata di tutte le chiamate di emergenza.
La chiave di ripartizione applicata ai costi per la fornitura dei dati dei clienti fa sì che i fornitori di rete fissa con una piccola cerchia di clienti pagano molto di più per cliente di quelli con una grossa cerchia. Non è realistico presumere che, in proporzione, i clienti dei fornitori con una cerchia ridotta di clienti
15/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione