Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Capoverso 3:

Se il cliente lo desidera, dovrebbe poter derogare al principio della trasmissione indiscriminata di tutto il traffico Internet, ma non dovrebbe esservi costretto da un’offerta standard. Pertanto, i servizi di ac- cesso a Internet devono essere offerti in modo standard senza la deroga a tale principio. Solo se il cliente, oltre a selezionare l’offerta, si interessa anche alle varie opzioni di trasmissione su Internet, può avere la possibilità di scegliere regole di trasmissione diverse dal principio della trasmissione indi- scriminata. I fornitori di accesso a Internet non possono imporre ai clienti la trasmissione differenziata in un pacchetto inseparabile legato all’offerta. I clienti devono avere la libertà di scelta.

Capoverso 4:

Nella lotta contro la congestione temporanea ed eccezionale della rete, il fattore decisivo non è da quanto tempo le misure sono state attuate, ma quanto tempo incidono sulla trasmissione dati. Le mi- sure contro la congestione della rete, raramente applicate nella pratica poiché tale fenomeno non si verifica spesso, non sono problematiche. Queste potrebbero consistere, ad esempio, in regole per la gestione dei pacchetti di dati quando il volume di dati è troppo elevato, che vengono impostate in modo permanente ma attivate solo quando il volume di dati è effettivamente troppo elevato.

I normali sovraccarichi di rete che si verificano frequentemente non devono essere contrastati dero- gando alla regola della trasmissione indiscriminata, bensì ampliando la capacità della rete.

Tipi comparabili di traffico dati devono essere trattati allo stesso modo nella lotta contro la congestione temporanea ed eccezionale della rete, si pensi ad esempio ai video dei diversi fornitori di streaming. Lo streaming video e il download, invece, non sono comparabili perché, a differenza dello streaming video, una breve interruzione durante il download non comporta problemi di visualizzazione per il de- stinatario. Tipi comparabili di traffico dati sono definiti anche come classe di servizio.

Art. 11 Contenuto minimo di un’iscrizione in un elenco

L’articolo 12d della LTC delega al Consiglio federale la possibilità di definire i dati minimi per l’inscri- zione in un elenco, nonché le modalità per la pubblicazione e l’utilizzo di tali dati. Il titolo dell’articolo è adattato per rispecchiare la nuova definizione dei dati elenco di cui all’articolo 3 lettera g LTC.

Lo scopo di un elenco è quello di consentire ai clienti di un servizio di telecomunicazione di contattare altri clienti di tale servizio. Può essere realizzato in due modi: pubblicando informazioni relative ai clienti attraverso un elenco o utilizzando i servizi di collegamento. Il primo offre ai clienti la possibilità di inserire, in un elenco accessibile al pubblico, una certa quantità di informazioni che permette di identificarli senza rischio di confusione; il capoverso 1 definisce i dati minimi richiesti per la pubblica- zione. Il secondo è per i clienti che non vogliono che le loro informazioni figurino in un elenco pubbli- cato, ma acconsentono all’uso di queste informazioni in un servizio di collegamento. In genere, un ser- vizio di collegamento consente a una persona di comunicare con il cliente di un fornitore di servizi di telecomunicazione (ad esempio tramite il servizio telefonico pubblico o SMS/MMS), senza dover cono- scere gli elementi di indirizzo per contattare quest’ultimo. A tal fine, occorre che i fornitori del servizio di collegamento abbiano accesso alle informazioni necessarie per l’attuazione di tale servizio. Il capo- verso 2 specifica i dati minimi richiesti quando sono destinati ad essere utilizzati in un servizio di colle- gamento.

Spetta ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) decidere se offrire o meno ai propri clienti la possibilità di non apparire nell’elenco, pur rimanendo raggiungibili tramite un servizio di collegamento. In tal caso, essi sono tenuti ad informare chiaramente i clienti che optano per tale servizio che le infor- mazioni che li riguardano di cui al capoverso 2 devono essere fornite, su richiesta, a qualsiasi fornitore di servizi di collegamento (cpv. 3)

I dati minimi di cui ai capoversi 1 e 2 sono in linea di massima accompagnati da informazioni supple- mentari non pubblicate destinate agli editori di elenchi; queste sono necessarie per la formattazione e la pubblicazione degli elenchi (ad es. tipo di servizio per un dato numero E.164 o fornitore responsa- bile dell’attuazione dell’elemento di indirizzo). Poiché si tratta di aspetti di natura tecnica, il compito di specificare queste indicazioni supplementari è delegato all’UFCOM (cpv. 4).

12/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione