Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 34 Portabilità dei numeri: campo d’applicazione

Poiché l’articolo 21b LTC è stato abrogato, la vigente disposizione di esecuzione relativa alle linee af- fittate di cui all’articolo 34 OST diventa obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata. La disposizione corrisponde ora al vigente articolo 2 dell’ordinanza della ComCom con adeguamenti linguistici.

Art. 34a Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione

Rispetto al vigente articolo 3 dell’ordinanza della ComCom, il capoverso 1 e la rubrica dell’articolo 34a subiscono solo adattamenti linguistici minimi. Inoltre, il capoverso 2 lettera c chiarisce, con l’espres- sione «del tipo 0800» che i numeri gratuiti sono numeri 0800.

L’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza della ComCom viene ripreso come nuovo articolo 34a capo- verso 3. Si specifica che i fornitori cui è attribuita una serie di numeri di selezione diretta non sono au- torizzati a modificarla autonomamente per rispondere a esigenze ulteriori. La riduzione di una serie di numeri di selezione diretta assegnata a un cliente o il frazionamento di tale serie tra più clienti (ad es. nel caso di una suddivisione aziendale) possono essere effettuati solo d’intesa con il fornitore origina- rio al quale l’UFCOM ha assegnato la relativa serie di numeri. In questo modo si garantisce che il for- nitore originario possa adempiere ai propri obblighi d’istradamento delle chiamate verso i numeri tra- sferiti anche dopo l’adattamento di una serie di numeri di selezione diretta.

L’articolo 8 dell’ordinanza della ComCom (prescrizioni tecniche e amministrative) sarà integrato nell’articolo 34a quale nuovo capoverso 4. In questo modo, il principio secondo cui l’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie è direttamente sancito nel primo articolo sulla porta- bilità tra fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò è ragionevole e riduce il numero di disposizioni sulla portabilità del numero, il che contribuisce ad una normativa più snella.

Art. 34b Portabilità dei numeri: costi

È ripreso l’intero articolo 5 dell’ordinanza della ComCom con un adeguamento puramente linguistico.

Art. 34c Portabilità dei numeri: portabilità geografica

È ripreso il capoverso 1 del vigente articolo 6 dell’ordinanza della ComCom, ma non il capoverso 2 (cfr. giustificazione sopra).

Art. 34d Portabilità dei numeri: obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

È ripreso l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza della ComCom. Nel titolo viene apportato un adegua- mento minimo per chiarire che l’articolo 34d disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomuni- cazione in relazione alla portabilità dei numeri.

Il capoverso 3 del vigente articolo 3 dell’ordinanza della ComCom diventa il nuovo capoverso 2 dell’ar- ticolo 34d OST, in quanto disciplina un obbligo del fornitore di servizi di telecomunicazione. È quindi più coerente definire tale obbligo nell’articolo 34d con il titolo «Portabilità dei numeri: obblighi dei forni- tori di servizi di telecomunicazione».

In passato, questi requisiti miravano a garantire che, al momento dell’introduzione della portabilità dei numeri, i fornitori che riprendevano un dato numero non si limitassero a inoltrare le chiamate al nu- mero trasferito verso un altro numero di un nuovo abbonamento. Ciò avrebbe avuto come conse- guenza che per le chiamate dei clienti con un numero trasferito sarebbe stato visualizzato ai destina- tari il nuovo numero anziché quello trasferito. Da molto tempo, per la gestione delle chiamate i sistemi

18/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione