Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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− capoverso 4: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoverso 4 LTC;
− capoverso 4bis: contenuto ripreso dal nuovo articolo 31 capoverso 2 OST;
− capoverso 5: questa disposizione non è più necessaria; l’adozione di prescrizioni tecniche e amministrative che disciplinano le procedure per la messa a disposizione dei dati degli elenchi può infatti basarsi sulla disposizione generale dell’articolo 105 OST.
Il nuovo articolo 31 OST riprende pertanto le disposizioni che non sono state trasferite nell’articolo 21 LTC. Il capoverso 1 precisa che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire l’accesso ai dati dei loro elenchi secondo due modalità distinte: da un lato, l’accesso online ai dati degli elenchi, che consente di inviare singole richieste sulla base di criteri di ricerca, e, dall’altro, il trasferimento in blocco dei dati degli elenchi, con aggiornamenti almeno giornalieri (vigente art. 31 cpv. 2 OST).
Secondo il capoverso 2 i fornitori di servizi di collegamento che hanno ottenuto i dati degli elenchi de- stinati a questo scopo possono trattarli unicamente per fornire un servizio di collegamento e non pos- sono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi (previgente art. 31 cpv. 4bisOST).
Art. 32 Interoperabilità
Capoverso 1, periodo introduttivo e lettera c: Con la revisione dell’articolo 21a LTC, l’obbligo di intero- perabilità è stato limitato ai FST che propongono un servizio telefonico pubblico ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1. Le altre disposizioni sull’obbligo di interoperabilità rimangono invariate.
Art. 34-34d Portabilità dei numeri
Gli articoli 34–34d sono inseriti prima del titolo del capitolo 5 ("Servizi a valore aggiunto"), e gli articoli 2–8 dell’ordinanza del 17 novembre 1997 della Commissione federale delle comunicazioni concer- nente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112) sulla portabilità dei numeri sono quindi tra- sferiti nell’OST. È necessario trasferire questi articoli poiché, ai sensi dell’articolo 28 capoverso 6 let- tera e della LTC riveduta, ora è il Consiglio federale e non più la Commissione federale delle comuni- cazioni ad essere responsabile di emanare prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo, in par- ticolare sulla portabilità dei numeri.
L’articolo 4 dell’ordinanza della ComCom con la rubrica «Indirizzo d’istradamento» non viene ripreso nell’OST. Infatti, l’articolo 17 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104) concede già all’UFCOM la facoltà di attribuire ai fornitori di servizi di telecomunicazione indicativi per indirizzi d’istradamento. Inoltre, l’articolo 9 ca- poverso 1 dell’ORAT prevede già che l’UFCOM renda pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d’indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l’indirizzo del loro titolare, nonché, se quest’ultimo risiede o ha sede all’estero, sull’indirizzo postale in Svizzera. Queste informazioni comprendono anche gli eventuali indirizzi d’istradamento. Non è pertanto indicato ripetere nell’OST le disposizioni relative a tali indirizzi.
Anche l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza della ComCom («I fornitori di servizi di telecomunica- zione regolano tra loro le questioni relative alla tariffazione e all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti geograficamente.») non viene ripreso. Questa regolamentazione era rilevante quando per le chiamate su rete fissa in Svizzera erano ancora in vigore quattro tariffe basate sulla distanza (fino al 2001). Da allora, a livello nazionale sono state applicate tariffe indipendenti dalla distanza e questa disposizione è quindi diventata obsoleta.
17/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione