Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 28 Istradamento delle chiamate d’emergenza

Come nell’articolo 27, anche nella presente disposizione sono menzionate solo le categorie delle chia- mate di emergenza in questione senza i numeri ivi attribuiti.

Art. 29 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: in generale

Il vigente articolo 29 (localizzazione delle chiamate di emergenza) è stato suddiviso in tre disposizioni per facilitare la comprensione (cfr. i commenti agli articoli 29a e 29b qui di seguito). Il suo nuovo con- tenuto è limitato alle disposizioni generali. In primo luogo, il capoverso 1, come già gli articoli 27 e 28, si riferisce solo alle categorie di chiamate di emergenza interessate.

La legge applicabile non prevede la localizzazione in caso di chiamate di emergenza all’«assistenza telefonica per bambini e giovani»: una situazione insoddisfacente in quanto gli interventi, in media uno o due alla settimana, che coinvolgono la polizia con interventi in loco per prevenire situazioni di peri- colo di vita, possono essere notevolmente semplificati da tale identificazione. Il capoverso 1 della pre- sente disposizione è pertanto completato di conseguenza.

Inoltre, nel quadro della revisione della LTC, al Consiglio federale è stata conferita la competenza di prevedere l’utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche senza l’esplicito consenso dell’utente. Tale competenza è ora attuata tramite il capoverso 2 della presente disposi- zione. Dato che le funzioni di localizzazione sono in dotazione standard nella maggior parte dei dispo- sitivi, soprattutto nei terminali mobili, non vi sono più ostacoli giuridici al miglioramento della localizza- zione delle chiamate d’emergenza.

Art. 29a Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi supplementari per i con-

cessionari di telecomunicazione mobile

Come negli articoli 27–29, al capoverso 1, «numero d’emergenza 112» è sostituito da «numero di emergenza europeo 112».

Inoltre, nel campo delle chiamate d’emergenza si constata che i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC (trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi) ten- dono sempre più a diventare «pacchetti di chiamate di emergenza» con l’aggiunta di elementi informa- tivi supplementari. Alcuni esempi: l’ultimo Apple Watch che attiva automaticamente una chiamata di emergenza se rileva una caduta e chi lo indossa non reagisce più; eCall112 che combina una chia- mata di emergenza a causa di un incidente stradale con la trasmissione di informazioni sulla posi- zione/sull’incidente nel canale vocale; AML (Advanced Mobile Location) che collega una chiamata di emergenza con le informazioni sulla posizione fornite dal dispositivo e dal sistema operativo e le tra- smette al di fuori del canale vocale. Ai sensi della legge sulle telecomunicazioni riveduta, il Consiglio federale ha la competenza di estendere l’obbligo di fornire servizi d’emergenza ad altri servizi di tele- comunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati. Il significato e lo scopo di questa dispo- sizione dovrebbe comprendere anche un’estensione ai «pacchetti di chiamate di emergenza» nel senso degli esempi forniti, anche se ciò non estende gli obblighi di chiamata di emergenza (trasmis- sione vocale; istradamento verso la centrale di allarme responsabile; identificazione dell’ubicazione) ad altri servizi di telecomunicazione, ma integra piuttosto i servizi di telecomunicazione esistenti con ulteriori elementi di informazione chiaramente definiti (come il «rilevamento delle cadute"; informazioni sulla localizzazione/sull’incidente sul canale vocale; informazioni sull’ubicazione al di fuori del canale vocale). Si propone pertanto di disciplinare come segue i due sviluppi più importanti nel settore dei «pacchetti di chiamate di emergenza», tenendo presente che i nuovi costi creatisi in questo contesto devono essere sostenuti dai titolari delle concessioni di telecomunicazione mobile:

eCall112 (chiamata d’emergenza al numero 112 proveniente da un veicolo equipaggiato con un appo- sito sistema di bordo, attivata manualmente o automaticamente dai sensori installati a bordo del vei- colo. Con la chiamata d’emergenza viene stabilito un collegamento vocale e trasmesso un insieme

14/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione