Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
di trasferimento utilizzati dai fornitori trattano i numeri portati allo stesso modo dei numeri non portati. Ciò consente di sostituire il requisito originario con un rimando all’articolo 26a capoverso 2.
Art. 34e Libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali,
L’obbligo imposto ai FST di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e interna- zionali (art. 28 cpv. 4 LTC) è stato abolito senza sostituzione con la revisione della legge. I FST sono comunque liberi di continuare a fornire tale servizio. Oggi si può presumere che nessun FST offrirà la scelta predeterminata del fornitore di servizi (preselezione). D’altro canto, non è escluso che singoli fornitori offrano la libera scelta del fornitore di servizi per ogni singola chiamata (call by call). La nor- mativa non distingue quindi più tra i metodi «per ogni singola chiamata» e «predeterminata». L’attribu- zione di numeri brevi di cinque cifre per l’identificazione del fornitore è disciplinata dall’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104).
La regolamentazione vigente sulla libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali di cui agli articoli 9–13 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novem- bre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112) viene ripresa senza modifi- che, nella misura in cui una regolamentazione appare ancora necessaria. Pertanto, non è più pre- scritto presso quale servizio (rete fissa/mobile/VoIP) debba essere offerto quale tipo di libera scelta del fornitore di servizi (per ogni chiamata individualmente e/o in modo predeterminato o per comunica- zioni nazionali e/o internazionali). Non viene più regolamentato quale fornitore debba fatturare le chia- mate al cliente: il fornitore selezionato e quello originario possono accordarsi autonomamente. Ora è l’UFCOM (in passato la ComCom) a dover regolamentare le esigenze specifiche tramite le prescrizioni tecniche e amministrative (PTA), si pensi ad esempio all’istradamento delle chiamate di emergenza. In ogni caso, queste ultime devono essere istradate dal fornitore originario, in modo da garantire sempre la localizzazione.
Art. 35 Applicabilità a determinati elementi d’indirizzo
Poiché la categoria di numeri 0878 è stata soppressa al 31 dicembre 2018 e nessun numero corri- spondente è in servizio o potrà esserlo in futuro, questa categoria di numeri sarà eliminata dall’elenco dei servizi a valore aggiunto di cui al presente articolo (cfr. commenti ai relativi adattamenti
nell’ORAT).
Art. 36 Identificazione dei servizi a valore aggiunto
Già nell’articolo 27 si fa riferimento per la prima volta all’ORAT, motivo per cui ogni ulteriore menzione richiede solo l’abbreviazione «ORAT».
Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione
Come si evince dal messaggio concernente la revisione della LTC, nella prassi il regolamento esi- stente si è rivelato insufficiente a proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli e frau- dolente, o a consentire loro di difendersi in seguito a un caso di questo tipo e di rivendicare i costi so- stenuti. Il Consiglio federale ne tiene conto stabilendo un obbligo di sede in Svizzera per i fornitori di servizi a valore aggiunto. Questa misura è quindi anche compatibile con gli attuali impegni internazio- nali (cfr. messaggio, FF 2017 5660). Gli obblighi bilaterali, in particolare l’Accordo tra la Confedera- zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), restano impregiudicati da tali misure perché non si applicano alle prestazioni fornite dall’estero. I fornitori di servizi a valore aggiunto diventeranno così
19/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione