Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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abbiano effettuato più chiamate di emergenza e che quindi abbiano beneficiato più degli altri del servi- zio di localizzazione. L’attuale struttura dei prezzi ha quindi comportato oneri economici sproporziona- tamente elevati per i fornitori con una clientela ridotta.

Non sembra esserci una spiegazione logica per l’attuale meccanismo di compensazione dei rimanenti costi per il sistema di localizzazione in funzione della durata della chiamata di emergenza; infatti la lo- calizzazione è completamente indipendente dalla durata della chiamata di emergenza.

La modifica proposta pone rimedio a tali lacune. La nuova disposizione stabilisce che tutti i costi a ca- rico dei fornitori devono essere pagati all’ingrosso, per ogni chiamata, in base al numero totale delle chiamate di emergenza previste. Da un lato, ciò garantisce che i fornitori siano trattati in modo più equo. D’altro canto, la modifica fa sì che i fornitori finanziano il servizio in funzione del numero di chia- mate di emergenza effettuate sulla loro rete, il che soddisfa meglio il principio del pagamento commi- surato all’uso che non una fatturazione in funzione della durata della conversazione. Tutto ciò non mo- difica il fatto che le chiamate di emergenza continueranno ad essere gratuite per i clienti finali.

Se per la gestione del servizio sorgono costi unici, la loro fatturazione non è disciplinata esplicita- mente. I costi unici possono sorgere, ad esempio, quando un fornitore di rete fissa partecipa per la prima volta alla fornitura dei dati dei clienti. In questo caso possono verificarsi costi operativi per l’im- postazione dei conti utente e dei diritti di accesso. Per imputare tali costi, si dovrebbe scegliere il modo più semplice nel caso specifico. Ciò non può essere predeterminato dal legislatore e, visto il suo volume, non deve essere disciplinato esplicitamente. Tali costi potrebbero essere addebitati diretta- mente ai fornitori o addebitati come parte della tariffa sul mercato all’ingrosso per ciascuna chiamata di emergenza.

Infine, il capoverso 5 stabilisce esplicitamente che le centrali di allarme devono sostenere soltanto i costi di accesso al servizio di localizzazione (che secondo il cpv. 3 si basano sui principi di cui all’art. 54).

Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d’emergenza

Le disposizioni particolari per la trasmissione vocale via protocollo Internet riguardano non solo l’istra- damento delle chiamate di emergenza, ma anche la loro localizzazione. Il primo periodo del capo- verso 1 va modificato di conseguenza. Per quanto riguarda il secondo periodo, la possibilità di tra- smettere numeri telefonici supplementari di cui all’articolo 26a non pregiudica questa eccezione. Que- sto periodo può pertanto essere soppresso. Infine, la competenza dell’UFCOM a emanare prescrizioni tecniche e amministrative, come previsto dal vigente capoverso 3, può essere soppressa, in quanto già contemplata dall’articolo 105 capoverso 1.

Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco

La grande maggioranza delle disposizioni previste dal vigente articolo 31 OST sono state integrate nella LTC (art. 21), fatte salve le modalità di accesso ai dati degli elenchi e l’obbligo dei FST di infor- mare i propri clienti. Le disposizioni del vigente articolo 31 OST sono state suddivise come segue:

− capoverso 1: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoversi 1 e 4 LTC;

− capoverso 2: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoversi 2 e 3 LTC, ad eccezione delle moda- lità di accesso ai dati degli elenchi (accesso online o trasferimento di dati in blocco) che sono trasposte nel nuovo articolo 31 capoverso 1 OST;

− capoverso 2bis: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoversi 2 e 3 LTC; infatti, il contenuto mi- nimo dei dati degli elenchi di cui all’articolo 21 capoverso 2 riguarda sia i dati destinati alla pubblicazione di un elenco (art. 11 cpv. 1), sia i dati destinati alla fornitura di un servizio di col- legamento (art. 11, cpv. 2);

− capoverso 2ter: contenuto ripreso dall’articolo 11 capoverso 3 OST;

− capoverso 3: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoverso 5 LTC;

16/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione