Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 15 Prestazioni del servizio universale

Capoverso 1 lettera f: Conformemente alla modifica dell’articolo 32 ORAT, non è più menzionato esplicitamente il numero 1145, tramite il quale è offerto il servizio d’elenco e di commutazione per ipo- vedenti e persone a mobilità ridotta. Inoltre, il riferimento all’articolo 31 capoverso 2bisdeve essere adattato, poiché il servizio di collegamento è già menzionato all’articolo 11 capoverso 2 (poi all’art. 31 cpv. 2).

Art. 25 Tassa destinata a finanziare il servizio universale

In seguito all’abolizione dell’obbligo generale di notifica, spetta ora ai soli fornitori di servizi di teleco- municazione registrati contribuire, se del caso, al finanziamento del servizio universale. La modifica del capoverso 1 specifica quindi il cambiamento a livello della base dei potenziali contribuenti.

Inoltre, al fine di evitare qualsiasi confusione in futuro, è utile chiarire qui che il termine «terzi» di cui al medesimo capoverso 1 deve essere inteso nella sua più ampia accezione e si riferisce a tutti i forni- tori, siano essi registrati o meno. Tra tutti gli approcci possibili, questo ha il vantaggio di essere il più fattibile, rimane inoltre coerente con le motivazioni che hanno portato all’introduzione della deduzione.

Il capoverso 1 del testo tedesco deve essere riformulato per meglio corrispondere al testo francese della disposizione. Il contenuto materiale rimane invariato.

Art. 26a Trasmissione del numero

Con il nuovo capoverso 6, tutti gli operatori che contribuiscono al collegamento hanno il diritto o l’ob- bligo di adottare misure in caso di abuso dei numeri. Tuttavia, poiché, come per le e-mail spam, non è sempre possibile determinare con certezza al 100% che un numero è stato utilizzato abusivamente, i provider possono scegliere di adottare il metodo più blando (sopprimendo la visualizzazione del nu- mero) o più duro (sopprimendo il collegamento) a seconda delle circostanze. Se, ad esempio, una persona non coinvolta riceve numerose chiamate di reclamazione, perché un’agenzia di telemarketing visualizza abusivamente il suo numero come numero chiamante (spoofing), i FST possono soppri- mere la trasmissione di questo numero e quindi contenere efficacemente i richiami al collegamento della persona non coinvolta senza correre il rischio di sopprimere le chiamate legittime. Tuttavia, se, ad esempio, un numero 090x viene trasmesso come numero, i FST possono identificare in modo ine- quivocabile questa chiamata in quanto illegittima e sopprimerla (e non solo la visualizzazione del nu- mero). I fornitori sono tenuti a coordinare tra loro le misure appropriate in materia. Ciò significa che devono anche contribuire a combattere le chiamate via un numero utilizzato abusivamente, ad esem- pio, se la persona il cui numero viene utilizzato in modo improprio è un cliente di un altro fornitore.

Art. 27 Accesso ai servizi di chiamata d’emergenza

L’articolo 28 dell’ordinanza concernente gli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT 784.104) non menziona più i numeri brevi disponibili per le chiamate d’emergenza, ma sol- tanto le relative categorie di chiamate d’emergenza. Nella presente disposizione, pertanto, il principio di garantire l’accesso in caso di emergenza è ora disciplinato con riferimento all’articolo 28 OCEM, e la questione delle tariffe è disciplinata in relazione alla categoria di chiamate di emergenza.

13/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione