Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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In considerazione dell’articolo 25 capoverso 1bisLTC (FF 2017 5749) occorre tenere conto non solo delle esigenze dell’esercito ma anche di quelle della protezione civile (cpv. 3).
Art. 4 Ripartizione delle frequenze
A parte un adeguamento linguistico, in termini di contenuto questa disposizione corrisponde al vigente articolo 4 OGC.
Art. 5 Assegnazione delle frequenze
A parte un adeguamento linguistico, il capoverso 1 corrisponde per il suo contenuto al vigente arti- colo 5 capoverso 1 OGC. Come nell’articolo 3 l’espressione piano di attribuzione delle frequenze viene completata con l’aggiunta «nazionale» nei capoversi 2 e 3.
Con l’aggiunta «frequenze soggette all’obbligo di concessione» si tiene conto del fatto che non vi è più l’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze (cpv. 2).
Art. 6 Classi di frequenze soggette all’obbligo di concessione
Non vi è più l’obbligo generale di concessione per ottenere i diritti di utilizzazione delle frequenze. Con l’aggiunta «frequenze soggette all’obbligo di concessione» nella rubrica e nella disposizione si tiene conto di questa nuova situazione.
Art. 7 Libera utilizzazione al di sopra dei 3000 GHz
Questa disposizione tiene conto del fatto che non vi è più l’obbligo generale di concessione per otte- nere i diritti di utilizzazione delle frequenze. Inoltre precisa che al di sopra dei 3000 GHz non si appli- cano né le prescrizioni della LTC, né quelle della presente ordinanza; tali frequenze possono quindi essere usate liberamente. Le disposizioni di utilizzazione generali e particolari (cfr. FF 2017 5746,
art. 22 cpv. 1 LTC) vanno tuttavia sempre rispettate, anche se non vi sono restrizioni.
Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un certificato di capacità
Questa disposizione stabilisce quando sono necessarie una concessione, una notifica preliminare e un certificato di capacità. Il capoverso 2 definisce quale utilizzazione delle frequenze non è soggetta ad alcuna restrizione, ossia quando le frequenze possono essere usate liberamente.
A parte gli adeguamenti linguistici, le lettere a–b corrispondono a livello di contenuto al vigente arti- colo 8 capoverso 2 lettera a–g. Invece di «determinate» viene ora utilizzata l’espressione «previste» in quanto le relative gamme di frequenza sono definite dall’UFCOM tenendo in dovuta considerazione l’armonizzazione internazionale. Nel quadro dell’approvazione annua del piano nazionale di attribu- zione delle frequenze (PNaF), tali gamme vengono approvate dal Consiglio federale.
Il contenuto della lettera h corrisponde al vigente articolo 7 capoverso 2 OGC. A livello linguistico viene adeguata al tenore dell’articolo 22 capoverso 4 LTC (cfr. FF 2017 5747). Le gamme di fre- quenza assegnate all’esercito o alla protezione civile figurano nel piano nazionale di attribuzione delle frequenze con «MIL» e non sono soggette ad alcuna restrizione. Se l’esercito o la protezione civile in- tendono utilizzare una gamma prevista per usi civili («CIV») a scopo di servizio, occorre in ogni caso una concessione o una notifica all’UFCOM. Lo stesso si applica per le bande di frequenze attribuite in comune all’esercito e al settore civile («MIL/CIV»), indipendentemente dal fatto che l’utilizzazione av- venga da parte dell’esercito o della protezione civile. Queste restrizioni sono necessarie per escludere
50/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione