Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 22 e 23

A parte un adeguamento linguistico, queste disposizioni corrispondono in termini di contenuto ai vi- genti articoli 22 e 23 OGC.

Art. 24 e 25

Queste disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 24 e 25 OGC.

Art. 26 Rilascio

A parte un adeguamento linguistico al capoverso 2, queste disposizioni corrispondono in termini di contenuto al vigente articolo 26 OGC vigente.

Art. 27 – 30

Queste disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 27, 29, 37 e 38 OGC.

Art. 31 Condizioni particolari

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 39 OGC. Il capoverso 3 viene completato aggiun- gendo che sono fatti salvi gli accordi internazionali nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche pro- fessionali.

Art. 32 Obbligo di notifica

Oltre all’utilizzazione delle frequenze con certificato di capacità, il capitolo 5 regola la nuova possibilità prevista di utilizzare le frequenze in seguito a notifica all’UFCOM. La nuova sezione 1 stabilisce le di- sposizioni generali per la notifica. La sezione 2 disciplina ora la notifica per l’utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane e aeronautiche che finora sottostava all’obbligo di con- cessione. A parte alcuni adeguamenti terminologici, a livello contenutistico questo capoverso corri- sponde al vigente capoverso 8 del capitolo 4 OGC.

La LTC riveduta prevede ora la possibilità di subordinare l’utilizzazione delle frequenze alla notifica all’UFCOM. L’obiettivo di questa restrizione è di garantire che altri impianti e servizi di radiocomunica- zione non subiscano interferenze. Ciò vale per i casi menzionati al capoverso 1 lettere a–f.

La raccomandazione 17 allegato 1 e 2 del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) prevede requisiti minimi nell’ambito delle radiocomunicazioni ma- rittime e aeronautiche. Di conseguenza le frequenze utilizzate in questi ambiti devono essere notifi- cate (art. 1 lett. a e b).

I ripetitori GBS e il ground penetration radar sono possibili fonti di potenziali interferenze, ragion per cui le loro ubicazioni sono registrate presso l’UFCOM. In questo modo eventuali interferenze possono essere identificate ed eliminate il più velocemente possibile (cpv. 1 lett. c e d). Nella stessa ottica se un impianto di radiocomunicazione mobile viene spostato, occorre indicare la nuova ubicazione in modo che l’UFCOM possa individuare eventuali fonti di interferenze.

Gli impianti menzionati al capoverso 1 lettera e possono essere assegnati a un determinato utente tra- mite notifica all’UFCOM. In caso di anomalie di funzionamento o di disturbi, il radio monitoring

53/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione