Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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dati come WHOIS. I gestori dei registri e i centri di registrazione dei gTLD erano tenuti a mettere in atto un servizio RDAP prima del 26 agosto 2019.

Al momento attuale regna quindi la massima incertezza anche in materia di accesso ai dati personali dei titolari di nomi di dominio: in tale ambito conviene rifarsi principalmente alle specifiche dell’ICANN (art. 52 cpv. 6 ODIn). Va notato che l’obbligo di dare l’accesso vale non soltanto per il gestore del regi- stro, ma anche per i centri di registrazione se essi operano per conto del titolare del nome di dominio di cui sono richiesti i dati personali (cpv. 5). Sulla base delle specifiche dell’ICANN, il gestore del regi- stro potrebbe dover creare un accesso ai dati facilitato per le autorità pubbliche o per altre categorie di persone.

Conviene attribuire all’UFCOM la competenza di disciplinare, a titolo complementare e in caso di biso- gno, le modalità e le procedure d’accesso nel rispetto delle prescrizioni dell’ICANN e l’importo della remunerazione che si esige, nella fattispecie, per l’accesso (art. 52 cpv. 6 ODIn). In conclusione,

l’UFCOM ha la competenza generale per emanare le prescrizioni tecniche e amministrative necessa- rie (art. 60 cpv. 1 ODIn), che potrebbero essere incentrate sulle questioni tecniche o amministrative legate alla banca dati WHOIS o all’accesso ai dati non pubblicati.

Art. 53 Condizioni particolari di attribuzione

Conformemente al capoverso 2 lettera a, il gestore del registro può rifiutare l’attribuzione di un nome di dominio se la denominazione scelta può essere facilmente confusa con un nome di dominio già at- tribuito. Questa protezione dei segni distintivi molto popolari attribuiti come nomi di dominio dev’essere estesa alle denominazioni non attribuite ma che sono riservate conformemente all’articolo 26 ODIn. Si tratta di tenere conto dell’interesse pubblico legato a tali denominazioni riservate che giustifica una protezione particolare (nomi dei Cantoni, dei Comuni o di località, designazioni di enti federali o an- cora nomi e abbreviazioni delle organizzazioni internazionali).

Art. 56 Mandato di nominazione

Le regole attuali in materia di mandati di nominazione vincolano l’attribuzione di denominazioni a ca- rattere generale (cfr. allegato ODIn lett. q) a condizioni particolari, in quanto si tratta di risorse rare e preziose di cui deve poter beneficiare l’insieme della comunità toccata da una determinata denomina- zione a carattere generico (art. 56 ODIn). Non è il caso di rimettere fondamentalmente in discussione le condizioni che proteggono le denominazioni generiche da qualsivoglia appropriazione o monopoliz- zazione da parte di attori di mercato che si servirebbero di queste denominazioni generiche a fini uni- camente privati beneficiando così di un vantaggio concorrenziale.

La condizione legata alla rappresentatività (art. 56 cpv. 2 lett. b ODIn) deve tuttavia essere legger- mente adattata al fine di poter considerare alcune denominazioni a carattere generico che non si riferi- scono in definitiva ad alcuna comunità in particolare o che non sono effettivamente rappresentate da una comunità organizzata o costituita. È in particolare il caso se la denominazione in questione è di creazione recente e non ha ancora permesso o indotto la costituzione di una comunità organizzata come può avvenire per le denominazioni che hanno acquisito un carattere generico rispetto al nuovo mondo digitale (ad es. «webdesign»). In tali casi, l’assenza di qualsiasi comunità costituita o organiz- zata costituisce un ostacolo redibitorio all’attribuzione di un mandato di nominazione.

Occorre consentire agli eventuali richiedenti interessati a tali denominazioni di poter offrire delle ga- ranzie di neutralità concorrenziale, di non discriminazione e di trasparenza che si sostituiscano alla rappresentatività o al sostegno della comunità considerata. Qualora dei nomi di dominio generici con- cernano settori d’attività o mercati nuovi o in fase di sviluppo che non sono ancora oggetto di un’orga- nizzazione o di una rappresentazione strutturata, si tratta innanzitutto di assicurarsi che i rappresen- tanti che gestiscono tali nomi siano attori neutrali che non partecipano al mercato in questione e che le condizioni di partecipazione o di utilizzo di tali nomi di dominio siano trasparenti e aperte a qualsiasi

48/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione