Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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del nome delle organizzazioni che sono titolari di nomi di dominio, di dati concernenti i contatti tecnici e di una certa localizzazione geografica dei titolari. Dovrebbe inoltre essere possibile, se i titolari vi acconsentono, pubblicare in WHOIS informazioni d’identificazione e le loro coordinate.

- Per il resto, i dati relativi ai nomi di dominio in quanto tali continuano ad essere pubblicati in

WHOIS come in passato, in particolare la denominazione del nome di dominio attribuito e la corri- spondente stringa ACE, le informazioni riguardanti lo stato tecnico, operativo o amministrativo dei nomi di dominio, i dati dei server di nomi che sono assegnati ai nomi di dominio attivati o ancora le informazioni sui mezzi che permettono di comunicare con il titolare del nome di dominio in que- stione e/o con il suo contatto tecnico. Questo mezzo può consistere in un link a un modulo elet- tronico pubblicato sul sito web del gestore del registro – reso sicuro tramite un captcha per evi- tare lo spamming – che permette di trasferire il contenuto del messaggio all’indirizzo elettronico del contatto in questione. Un’altra alternativa consiste, per il gestore del registro, nel pubblicare in WHOIS un indirizzo di posta elettronica virtuale e anonimizzato che consenta di spedire una co- municazione elettronica al contatto interessato dal nome di dominio (tramite reindirizzamento all’indirizzo reale di quest’ultimo).

In tale contesto d’incertezza generale quanto alla pubblicazione dei dati in WHOIS per i gTLD come «.swiss», si rimanda alle specifiche che saranno adottate dall’ICANN (art. 52 cpv. 1 ODIn). Questo rin- vio generico è giustificato anche dal fatto che i dati ormai pubblicati in WHOIS non sono sensibili e non costituiscono in gran parte dei dati personali ai sensi del RGPD europeo o della LPD svizzera. Ne va anche della praticabilità e della sicurezza giuridica, per evitare di dover adattare continuamente l’ODIn in funzione delle modifiche apportate dall’ICANN alle sue specifiche in materia che si impon- gono a «.swiss».

Le esigenze legate al dominio «.swiss» giustificano tuttavia il fatto che al gestore del registro sia data la possibilità di pubblicare alcuni dati personali particolari (art. 52 cpv. 2 ODIn). Si tratta in primo luogo del nome dell’organizzazione titolare di un nome di dominio, ossia un’impresa o una persona giuridica (lett. a); la pubblicazione si giustifica in questo caso poiché tiene conto del bisogno di trasparenza concernente le imprese e le persone giuridiche attive nel «.swiss», e per il fatto che i dati riguardanti le persone giuridiche non sono (secondo il RGPD) o potrebbero non più essere (secondo la LPD che po- trebbe potenzialmente essere adeguata in questo senso) protetti sulla base della vita privata. In tale contesto i dati d’identificazione e di contatto dei titolari dei nomi di dominio dovrebbero poter essere pubblicati qualora tali titolari siano delle persone giuridiche (lett. b; attualmente in discussione in seno all’ICANN). Infine, le coordinate e i dati d’identificazione di qualsiasi titolare dovrebbero poter essere pubblicati se quest’ultimo ha dato il proprio consenso («opt-in» della lett. c). L’articolo 52 capoverso 3 ODIn riprende senza modifiche l’attuale capoverso 2.

Il fatto che i dati d’identificazione e di contatto dei titolari di nomi di dominio non siano più pubblicati in WHOIS implica che l’accesso a tali dati personali sia regolamentato qualora degli interessi legittimi e preponderanti di terzi lo giustifichino (art. 52 cpv. 4 ODIn); ciò vale in particolare nei confronti delle au- torità di perseguimento penale e di altre autorità pubbliche, nonché di ricercatori e di organizzazioni attivi nella cibersicurezza, di titolari di diritti di proprietà intellettuale e dei loro avvocati, di organizza- zioni di lotta contro le frodi, ma anche dei consumatori lesi e di qualsiasi altra persona che provi

d’avere un interesse preponderante quanto all’ottenimento di dati in merito al titolare di un nome di do- minio particolare. Tali questioni sono oggetto di lavori intensivi in particolare in seno al team EPDP dell’ICANN, il quale desidera introdurre un sistema unificato d’accesso ai dati applicabile all’insieme dei gestori di registri e dei centri di registrazione dei gTLD («Unified Access Model» o «System for Standardized Access/Disclosure of Non-Public Registration Data» [SSAD]). Il modello che sarà messo in atto è ancora lungi dall’essere determinato, ma potrebbe consistere in un portale centralizzato ge- stito dall’ICANN che darebbe accesso ai dati a seguito di una procedura d’autentificazione e di auto- rizzazione il cui processo e le cui modalità sono tuttavia ancora interamente da definire. In parallelo, è stata avviata una rielaborazione del protocollo tecnico che stava ormai diventando obsoleto (pubbli- cato dall’IEFT [Internet Engineering Task Force] nel 1982!) su cui si basa il funzionamento di WHOIS. Il nuovo protocollo RDAP («Registration Data Access Protocol») è così stato sviluppato congiunta- mente dall’ICANN e dall’IETF, che standardizza nuovi formati d’accesso sicuri e differenziati a banche

47/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione