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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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Art. 75 cpv. 2 lett. f

2L’atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti e la modifica dello statuto constata che:

f. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;

Art. 84 cpv. 1 lett. g e 86

Abrogati

Art. 90 cpv. 3

3Se è già stato attribuito all’ente giuridico, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

Art. 95 cpv. 1 lett. o e cpv. 2

1L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

o. se si tratta di una fondazione ecclesiastica o di famiglia, tale fatto va menzionato.

2Abrogato

Art. 106 cpv. 3

3Se è già stato attribuito all’ente giuridico, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

Art. 116 cpv. 3 lett. a e c

3Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il preesistente numero d’identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:

a. un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale;

c. una ditta individuale cancellata è iscritta d’ufficio nel registro di commercio nell’ambito di una procedura.

Art. 117 Sede, domicilio legale nonché altri indirizzi

1Come sede è iscritto il nome del Comune politico.

2È inoltre iscritto il domicilio legale conformemente all’articolo 2 lettera b.