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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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4La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 153 Decisione

1Se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:

a. l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione;

b. il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio;

c. gli emolumenti;

d. se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO.

2L’iscrizione deve menzionare la base legale e indicare espressamente che è avvenuta d’ufficio.

3L’ufficio del registro di commercio non emana alcuna decisione se trasmette il caso al giudice o all’autorità di vigilanza (art. 934 e 939 CO).

Art. 153a–156

Abrogati

Art. 157 Determinazione delle imprese soggette all’obbligo di iscrizione e di

modifiche dei fatti iscritti

1Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente:

a. gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione non iscritti;

b. le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti.

2A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti imprese soggette a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorità devono inoltre collaborare all’accertamento dell’identità delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b.

3Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorità dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.

4Chiedono agli enti giuridici se i fatti iscritti la cui ultima modifica risale a più di dieci anni sono ancora attuali.

Art. 158 cpv. 1

In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l’autorità comunica all’ufficio del registro di commercio: