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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine
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b. quali dati della banca dati centrale degli enti giuridici sono pubblici;
c. il contenuto delle raccolte di dati ai quali le autorità possono avere accesso;
d. le condizioni e le modalità di accesso alle raccolte di dati.
Art. 14a Banca dati centrale delle persone
1L’UFRC è responsabile per la concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e per la protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati.
2Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all’allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici.
Titolo prima dell’art. 15
Titolo 2: Procedura d’iscrizione
Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi
Sezione 1: Notificazione
Art. 15 e titolo prima dell’art 16
Abrogati
Art. 16 cpv. 3
3Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 12b e 12c.
Art. 17 cpv. 1 e 2
1La notificazione è effettuata da una persona autorizzata ad amministrare o a rappresentare l’ente giuridico interessato o da terzi con procura. La procura è firmata da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l’ente giuridico con firma individuale ed è allegata alla notificazione come documento giustificativo.
2Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:
a. la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza (art. 933 cpv. 2 CO);
b. la modifica dei dati personali secondo l’articolo 119;
c. la cancellazione del domicilio legale secondo l’articolo 117 capoverso 3.
Art. 18 cpv. 1 e 3bis
1La notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all’articolo 17.