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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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Titolo prima dell’art. 166

Titolo 7: Conservazione, consegna di atti e qualità dei dati

Art. 166 cpv. 7

7Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma elettronica non possono essere cancellati. Devono essere conservati dall’ufficio del registro di commercio in modo da impedire che i dati possano essere modificati.

Art. 167 cpv. 1 frase introduttiva

1La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto in particolare dalle autorità seguenti:

Art. 169 Qualità dei dati

1I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per le banche dati centrali rispettano le esigenze seguenti:

a. i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l’integrità;

b. il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati;

c. la salvaguardia dei dati risponde a norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;

d. è disponibile la documentazione relativa al programma e al formato;

2I Cantoni e la Confederazione garantiscono i seguenti aspetti funzionali dei loro sistemi elettronici:

a. lo scambio dei dati tra i diversi sistemi;

b. la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;

c. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;

d. diritti d’accesso ai dati e ai sistemi elettronici;

e. la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;

f. i provvedimenti da prendere in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.

3L’UFRC può disciplinare la procedura dello scambio dei dati, la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi in una direttiva. Può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi.