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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine
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4. la funzione;
b. il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio:
1. il nome o la designazione,
2. se del caso, il numero d’identificazione delle imprese,
3. l’indicazione che l’ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio,
4. la sede,
5. la funzione.
4Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l’iscrizione deve indicare le persone di cui è composta.
Art. 123 cpv. 2 lett. a, cpv. 3, 4 e 6
2Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. Abrogata
3L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente di verificare il trasferimento della sede e dei documenti giustificativi secondo il capoverso 2. Informa il registro di commercio presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare.
4L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale nella lingua originale senza procedere a ulteriori verifiche, ma non sono iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
6Se nel registro della nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, soltanto i fatti nuovi sono iscritti nella nuova lingua.
Art. 125 cpv. 2
2Se la trasmissione è effettuata elettronicamente, la riservatezza deve essere garantita.
Art. 127 cpv. 2
2Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero, l’ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e cantonali nonché all’autorità di prima istanza secondo la legge federale del 16 dicembre 19835 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso.