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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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a. la dichiarazione di fallimento;

b. le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;

c. le misure provvisionali;

d. l’annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte

dell’autorità di ricorso;

e. la revoca del fallimento;

f. la nomina di un’amministrazione speciale del fallimento;

g. la sospensione per mancanza di attivo;

h. la riapertura della procedura fallimentare;

i. la chiusura della procedura fallimentare.

Art. 159 Contenuto dell’iscrizione del fallimento

L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiara-

zione di fallimento:

1. il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale giudice o autorità,

2. la data e il momento della dichiarazione di fallimento,

3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

b. se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo, la dichiarazione

di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:

1. il fatto che al ricorso è stato accordato l’effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato,

2. la data della decisione,

3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

c. se è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,

1. il fatto che è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,

2. la data della decisione,

3. i dati personali dell’amministrazione speciale del fallimento,

d. se il fallimento è sospeso per mancanza di attivo:

1. il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo,

2. la data della decisione di sospensione;

e. se la procedura fallimentare è riaperta:

1. il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta,

2. la data della decisione di riapertura,

3. in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;