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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine
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a. la dichiarazione di fallimento;
b. le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;
c. le misure provvisionali;
d. l’annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte
dell’autorità di ricorso;
e. la revoca del fallimento;
f. la nomina di un’amministrazione speciale del fallimento;
g. la sospensione per mancanza di attivo;
h. la riapertura della procedura fallimentare;
i. la chiusura della procedura fallimentare.
Art. 159 Contenuto dell’iscrizione del fallimento
L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiara-
zione di fallimento:
1. il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale giudice o autorità,
2. la data e il momento della dichiarazione di fallimento,
3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
b. se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo, la dichiarazione
di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
1. il fatto che al ricorso è stato accordato l’effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato,
2. la data della decisione,
3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
c. se è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
1. il fatto che è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
2. la data della decisione,
3. i dati personali dell’amministrazione speciale del fallimento,
d. se il fallimento è sospeso per mancanza di attivo:
1. il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo,
2. la data della decisione di sospensione;
e. se la procedura fallimentare è riaperta:
1. il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta,
2. la data della decisione di riapertura,
3. in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;