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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine
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f. se la procedura fallimentare è chiusa:
1. il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa,
2. la data della decisione di chiusura.
Art. 159a Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento
1Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:
a. in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione secondo l’articolo 159 lettera b o, nel caso di una ditta individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
b. la procedura fallimentare è stata chiusa da una decisione emanata dal tribunale.
2L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di una ditta individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
b. il fatto che la ditta individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l’attività aziendale.
Art. 160 cpv. 1 e 4
1Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria definitiva o, se del caso, provvisoria e trasmette il dispositivo della sua decisione, sempreché l’articolo 293c capoverso 2 LEF6 non preveda la rinuncia alla comunicazione.
4Se la moratoria è sospesa, tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio.
Art. 162 e 163
Abrogati
Art. 164 Reiscrizione
In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l’iscrizione dell’ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le contrarie disposizioni del tribunale.
Art. 165
Abrogato