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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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Art. 27 Rettificazione

L’ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d’ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero.

Art. 28 Complemento

D’ufficio o su domanda l’ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero.

Art. 29a Set di caratteri

Le iscrizioni nel registro di commercio sono effettuate con il set di caratteri ISO 8859-154.

Art. 34 e 36

Abrogati

Art. 37 cpv. 2

2Se è già stato attribuito all’ente giuridico, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

Art. 39 cpv. 4 primo periodo

4Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l’attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all’articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l’impresa. ...

Art. 40 cpv. 2

2Se è già stato attribuito all’ente giuridico, il numero di identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

4 ISO/IEC 8859-15, 1999, tecnologia dell’informazione – insiemi di caratteri codificati ad otto bit byte singolo - parte 15: latino-9. La norma può essere consultata e ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. È anche consultabile sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).