Progetto
Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
b. domicilio legale: l’indirizzo proprio o quello di un altro (indirizzo c/o) presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile alla sua sede con le indicazioni seguenti: la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il nome del luogo.
Art. 3 Uffici del registro di commercio
L’organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d’interesse.
Art. 4 cpv. 3
Abrogato
Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione
1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.
2L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:
a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;
b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
c. svolgere le ispezioni;
d. richiedere i provvedimenti di cui all’articolo 4 capoverso 2;
e. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.
3Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC.
Inserire prima del titolo del capitolo 3
Art. 5a Informazione reciproca delle autorità di vigilanza sulla loro attività
di vigilanza
1Le autorità cantonali di vigilanza presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività, in particolare sui risultati delle ispezioni e le misure adottate.
2L’UFRC presenta all’autorità cantonale di vigilanza competente un rapporto sui risultati delle ispezioni.