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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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b. domicilio legale: l’indirizzo proprio o quello di un altro (indirizzo c/o) presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile alla sua sede con le indicazioni seguenti: la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il nome del luogo.

Art. 3 Uffici del registro di commercio

L’organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d’interesse.

Art. 4 cpv. 3

Abrogato

Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione

1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

2L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:

a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;

b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;

c. svolgere le ispezioni;

d. richiedere i provvedimenti di cui all’articolo 4 capoverso 2;

e. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.

3Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC.

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 5a Informazione reciproca delle autorità di vigilanza sulla loro attività

di vigilanza

1Le autorità cantonali di vigilanza presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività, in particolare sui risultati delle ispezioni e le misure adottate.

2L’UFRC presenta all’autorità cantonale di vigilanza competente un rapporto sui risultati delle ispezioni.