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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine
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3bis
Se una persona straniera firma una notificazione e non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi o se il documento presentato è illeggibile, la sua identità può essere verificata sulla base della carta di soggiorno svizzera in corso di validità.
Titolo prima dell’art 20
Sezione 2: Documenti giustificativi
Art. 21 cpv. 2bis
2bisSe non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi o se il documento presentato è illeggibile, l’identità di una persona fisica con cittadinanza straniera può essere verificata sulla base della carta di soggiorno svizzera in corso di validità.
Art. 24a cpv. 4
4Eventuali copie dei documenti di identità sono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace.
Art. 24b cpv. 2
2Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:
a. eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;
b. il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio
all’estero, la località e lo Stato;
c. se del caso, il numero personale già assegnato e non significante della banca dati centrale delle persone.
Art. 26 Termine
Se per l’iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest’ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:
a. sono consegnati all’ufficio del registro di commercio o, all’indirizzo di questo, alla Posta Svizzera l’ultimo giorno del termine previsto; o
b. è stato confermato al mittente che la notificazione elettronica e i documenti giustificativi in forma elettronica necessari sono stati ricevuti al più tardi l’ultimo giorno del termine previsto.