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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 17 pagine

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Art. 130 cpv. 2

2Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la verifica della fusione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore. Tale ufficio del registro di commercio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito alle iscrizioni da operare. Gli enti giuridici trasferenti sono cancellati senza procedere a ulteriori verifiche.

Art. 133 cpv. 2

2Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la verifica della scissione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Questo informa gli uffici del registro di commercio della sede delle società assuntrici in merito alle iscrizioni da operare. L’iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene l’indicazione della scissione senza procedere a ulteriori verifiche.

Art. 152 Contenuto delle diffide dell’ufficio del registro di commercio

1Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoverso 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine.

2La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito.

Art. 152a Notificazioni delle diffide dell’ufficio del registro di commercio

1Le diffide dell’ufficio del registro di commercio sono notificate come segue:

a. mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta al domicilio legale dell’ente giuridico; o

b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.

2 `La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna al domicilio legale dell’ente giuridico. È pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che l’ente giuridico dovesse aspettarsi una notificazione.

3La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

a. il domicilio legale iscritto dell’ente giuridico non corrisponde più ai fatti e non può essere individuato con debite, ragionevoli ricerche; o

b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare un onere straordinario.