Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
La lettera d introduce ora nell’articolo il recupero di metalli tecnologici rari. I metalli tecnologici rari sono metalli utilizzati nei prodotti ad alta tecnologia attuali e futuri e la cui frequenza media nella crosta terrestre è inferiore allo 0,01 per cento. Oltre ai metalli preziosi menzionati alla lettera c, il cui recupero già avviene, si tratta di metalli quali indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, indispensabili per la fabbricazione di magneti, motori, monitor e altre applicazioni dell’elettrotecnica. La loro produzione primaria causa spesso gravi carichi inquinanti. Per motivi economici, sociali ed ecologici, pertanto, è opportuno recuperare questi metalli ove sia ecologicamente ragionevole ed economicamente sopportabile e si disponga delle tecnologie adeguate. L’adozione intende altresì incentivare l’innovazione di procedure o impianti che possano incrementare l’efficienza delle risorse.
La lettera e disciplina l’approccio a componenti non materialmente riciclabili, ad esempio materie plastiche che contengono agenti ignifughi proibiti o vetri che contengono piombo. Per tutte le frazioni combustibili sussiste secondo l’articolo 10 OPSR l’obbligo del trattamento termico, che si applica anche alle frazioni esportate in Paesi dove tale obbligo non è stabilito per legge. Il riciclaggio di frazioni combustibili per ottenere energia è definito «riciclaggio termico». Si parla di «eliminazione termica» per le procedure da cui non si recupera energia. Tutte le frazioni non riciclabili materialmente e non combustibili ed eventualmente combustibili che non bruciano per ragioni tecniche o di altra natura devono essere soggette a un trattamento che rispetti i requisiti del deposito definitivo secondo gli articoli 25 e 35 segg. OPSR e l’allegato 5 OPSR.
Il capoverso 2 pone le basi affinché, ove necessario, determinati apparecchi siano raccolti separatamente, depositati provvisoriamente e infine riciclati, se ciò consentisse di decontaminarli secondo lo stato della tecnica da componenti nocivi o di riciclarne, aumentandone il valore, singole parti che non potrebbero essere altrimenti estratte dalla massa raccolta. L’aiuto all’esecuzione ORSAE dell’UFAM sullo stato della tecnica dello smaltimento degli apparecchi stabilisce gli apparecchi da raccogliere separatamente. Nella prassi odierna sono interessati ad esempio gli apparecchi refrigeranti contenenti CFC, gli schermi e le lampade contenenti mercurio o apparecchi di particolare valore come i telefoni mobili, i tablet e i portatili. La raccolta differenziata deve essere corroborata dallo stato della tecnica.
4.10 Articolo 10 Obbligo di pagare la tassa
L’articolo 10 introduce per tutti i fabbricanti e importatori di apparecchi con sede sociale in Svizzera l’obbligo di versare una tassa di smaltimento anticipata secondo l’articolo 32abis LPAmb per tutti gli apparecchi e i componenti da loro messi in commercio. Per immissione in commercio si intende, in base all’articolo 3 lettera d della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto a terzi. Ai sensi della presente disposizione, anche il leasing si considera immissione in commercio dal momento che un prodotto viene consegnato a terzi. Di conseguenza, l’obbligo di pagare la tassa è esteso anche agli apparecchi presi in leasing.
Secondo le prescrizioni della LPAmb, la tassa deve essere versata su un conto della Confederazione a un’organizzazione privata incaricata dall’UFAM. Esistono già altre esperienze maturate con una tassa di questo tipo applicata alle pile (ORRPChim) e a bottiglie in vetro delle bevande (ordinanza sugli imballaggi per bevande, OIB; RS 814.621).
La tassa deve essere pagata una tantum per ogni apparecchio o, ad esempio, per ogni componente messo in commercio separatamente ad esempio come pezzo di ricambio. La tassa non si applica alla vendita di apparecchi usati ed eventualmente riparati, se tali apparecchi sono già stati messi in commercio in Svizzera come apparecchi nuovi.
All’obbligo di pagare la tassa sono soggette anche imprese e organizzazioni che importano apparecchi acquistati in Internet o attraverso altri canali, inizialmente per uso proprio, fornendoli a terzi solo in un secondo tempo (magari dopo un’ulteriore lavorazione). Come esempi al riguardo si possono citare le imprese generali che importano apparecchi da cucina
25/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786