Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
canali di distribuzione delle aziende di smaltimento o i proventi per determinati materiali e sostanze generati durante il processo di riciclaggio.
4.21 Articolo 21 Compiti dell’organizzazione privata
Secondo il capoverso 1, l’organizzazione privata riscuote e amministra la tassa fissata dal DATEC (art. 12 cpv. 3), Essa è responsabile di garantire che la tassa sia impiegata esclusivamente per le attività di cui all’articolo 15.
Il capoverso 2 disciplina la pubblicazione di un rapporto tecnico-specialistico annuale. Il rapporto deve salvaguardare i segreti d’affari e di fabbricazione ed essere ultimato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Conformemente alla lettera a, quest’ultimo comprende, tra gli altri dati, informazioni sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti restituiti in Svizzera nell’anno precedente e sul loro smaltimento, indipendentemente dal fatto che gli apparecchi e i componenti siano stati smaltiti nell’ambito della logistica di smaltimento di cui all’articolo 30 o di una soluzione settoriale.
Secondo la lettera b contiene inoltre informazioni sulle ulteriori attività legate allo smaltimento di VAE, ivi incluse informazioni per il miglioramento del recupero delle sostanze riciclabili.
Il capoverso 3 disciplina il controllo e l’aggiornamento dello stato della tecnica, tra cui anche la redazione di un piano dei controlli tecnici (art. 31) e, infine, il rilevamento dei dati necessari e dei bilanci dei flussi di materiali e di sostanze. Queste attività sono svolte da terzi incaricati dall’organizzazione privata su istruzione dell’UFAM. L’obiettivo è di far sì che le attività descritte siano svolte nell’ambito di un mandato di lungo periodo così da garantire la continuità tecnica. I terzi a cui affidare l’incarico potrebbero essere, ad esempio, una scuola universitaria professionale o un istituto di ricerca.
Lettera a: Il controllo e l’aggiornamento dello stato della tecnica impongono di seguire e considerare anche gli sviluppi innovativi in fatto di procedimenti, sicurezza, norme ecc. e di integrarli periodicamente nell’aiuto all’esecuzione (art. 33). Questo permette alla Svizzera di consolidare e rafforzare ulteriormente il suo ruolo di pioniera nel riciclaggio di VAE.
Lettera b: Sulla base dello stato della tecnica si deve redigere un piano dei controlli tecnici e garantirne il monitoraggio conformemente all’articolo 31. Il piano si applica a tutti i centri di raccolta e a tutte le aziende di smaltimento, indipendentemente dal fatto che operino nell’ambito della logistica di smaltimento di cui all’articolo 30 e/o in seno a una o più soluzioni settoriali. Il piano comprende ad esempio:
• il controllo di raccolta, trasporto, trasbordo, deposito e trattamento di apparecchi, quote di riciclaggio e di recupero, contabilità dei flussi delle sostanze, indici di rimozione delle sostanze inquinanti e adempimento degli obblighi di documentazione;
• le basi necessarie allo svolgimento dei controlli tecnici di cui all’articolo 31. Sono ivi compresi tutti i documenti quali liste di controllo, manuali per l’interpretazione dell’aiuto all’esecuzione, per la gestione degli scostamenti ecc.;
• la definizione della frequenza dei controlli, i quali devono essere effettuati almeno ogni due anni a seconda delle attività svolte dai centri di raccolta e dalle aziende di smaltimento.
Lettera c: Per produrre le statistiche sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti restituiti in Svizzera nell’anno precedente e sul loro smaltimento nonché per controllare la contabilità dei flussi delle sostanze e il trasferimento delle frazioni generate, i dati necessari sono rilevati e analizzati secondo l’articolo 29, indipendentemente dallo smaltimento da parte delle aziende di smaltimento degli apparecchi e dei componenti nell’ambito
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