Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze

4. Revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

4.1 Elementi essenziali del progetto

4.1.1 Adeguamento dei tassi di rimunerazione della rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

I tassi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici sono stabiliti dal Consiglio federale nell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OEEne; RS 730.03). Secondo l’articolo 25 capoverso 1 LEne, la rimunerazione unica per tali impianti può ammontare al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. L’UFE verifica periodicamente i tassi. Dal 1°aprile 2021 essi saranno adeguati come segue:

- il contributo di base verrà ridotto dagli attuali 1000 a 700 franchi nel caso degli impianti annessi e isolati (di tutte le dimensioni);

- il contributo legato alla potenza nel caso degli impianti annessi e isolati con classe di potenza superiore ai 30 kW verrà ridotto di 10 franchi, attestandosi così a 290 franchi per kW. Per gli impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, il contributo verrà aumentato di 40 franchi fino a 380 franchi per kW;

- gli adeguamenti della tariffa per gli impianti integrati seguono quelle degli impianti annessi, per cui la promozione ulteriore dell’integrazione continuerà ad ammontare al 10 per cento.

L’adeguamento dei tassi di rimunerazione viene motivato come segue:

- si incentiverà la realizzazione di impianti più grandi, in particolare sulle case unifamiliari, affinché l'intera superficie del tetto adatta alla produzione di energia elettrica venga utilizzata, per quanto possibile, a questo scopo. Con la riduzione del contributo di base, la rimunerazione complessiva per gli impianti più piccoli diminuisce leggermente, mentre sulla base dell’incremento del contributo legato alla potenza aumenta fino all’8 per cento per gli impianti con una potenza superiore a 7,5 kW;

- la rimunerazione per gli impianti con una potenza compresa tra 7,5 e 100 kW viene così leggermente aumentata per la prima volta. Con tale misura, il potenziamento in questo segmento sarà rilanciato a partire dal 2021, dopo il probabile debole sviluppo nel 2020 dovuto alla crisi del coronavirus. Sarà tuttavia garantito che la rimunerazione unica ammonti al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti, poiché verrà ridotto il contributo legato alla potenza a partire dai 30 kW, che concerne soprattutto i grandi impianti.

4.1.2 Rimunerazione unica per ampliamenti di impianti fotovoltaici già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Dall’entrata in vigore della nuova legge sull’energia, il 1° gennaio 2018, i gestori degli impianti già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non ricevono altre rimunerazioni per un eventuale ampliamento dello stesso impianto (cfr. art. 28 cpv. 3 OPEn). Nel caso in cui venga realizzato un tale ampliamento, il nuovo tasso di rimunerazione dell’impianto nella sua globalità viene calcolato come valore medio ponderato del tasso di rimunerazione originario e di un tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l’ampliamento («tariffa mista»). Tuttavia, un impianto fotovoltaico è escluso da tale riduzione se è garantito che l’elettricità prodotta dall’elemento dell’impianto ampliato non confluisce nel conteggio dell’elettricità prodotta dall’impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (cfr. art. 28 cpv. 4 OPEn). L’impianto ampliato viene di fatto trattato come un impianto per il consumo proprio separato, ma finora non aveva diritto alla rimunerazione unica (RU).