Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze

4.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Gli adeguamenti non hanno conseguenze sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni. Nessuno dei tre livelli statali ne è interessato.

4.3 Conseguenze su economia, ambiente e società

L’adeguamento dei tassi di rimunerazione degli impianti fotovoltaici aumenta l’efficienza della promozione, consentendo così un ulteriore potenziamento degli impianti in Svizzera. Poiché la riduzione riguarda soprattutto gli impianti più piccoli, viene così incentivata la costruzione di impianti più grandi e lo sfruttamento il più completo possibile delle superfici (dei tetti) a disposizione.

4.4 Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche non hanno alcun rapporto con il diritto internazionale e in particolare non violano gli impegni internazionali della Svizzera.

4.5 Commento alle singole disposizioni

Articolo 14 capoverso 3

Il termine di notifica per il passaggio alla commercializzazione diretta viene ridotto a un mese.

Articolo 31 capoverso 2

I gestori degli impianti fotovoltaici già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità potranno beneficiare della rimunerazione unica per ampliamenti considerevoli del loro impianto, se è garantito che l’elettricità prodotta dall’elemento dell’impianto rinnovato non confluisce nel conteggio dell’elettricità prodotta dall’impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Per calcolare la rimunerazione unica per tali ampliamenti si applica l’articolo 38 capoverso 4, ovvero viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta, mentre non viene versato alcun contributo di base. Hanno diritto a una rimunerazione unica gli ampliamenti considerevoli degli impianti messi in esercizio dal 2018.

Articolo 47 capoverso 1 lettera a

Con i criteri concernenti la misura considerevole degli ampliamenti sarà garantito che possano ricevere i contributi d’investimento gli impianti che con un ampliamento possono produrre di più o migliorare la gestione della propria produzione; ciò detto, in caso di aumento della portata massima dell’acqua del 20 per cento conformemente alla normativa attuale la priorità è data alla gestione. L’attuazione ha tuttavia dimostrato che l’aumento della portata massima dell’acqua del 20 per cento nel caso degli impianti ad acqua fluente il più delle volte non comporta né una considerevole produzione supplementare di elettricità né una miglior gestione della produzione. Per poter gestire la produzione, è anche necessaria una possibilità di stoccaggio, motivo per cui l’aumento della portata massima dell’acqua del 20 per cento sarà considerata ampliamento considerevole solo se l’impianto in questione dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico.

Gli impianti ad acqua fluente senza possibilità di stoccaggio possono continuare a soddisfare il criterio della misura considerevole mediante lo sfruttamento di un ulteriore volume di acqua equivalente ad almeno il 10 per cento (art. 47 cpv. 1 lett. c OPEn) oppure mediante l’aumento della produzione di elettricità di almeno il 20 per cento o di 30 GWh/a (art. 47 cpv. 1 lett. e OPEn) ), avendo così la possibilità di ottenere un contributo d’investimento.