Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze
3.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni
La revisione dell’allegato 4.2 OEEne non causa alcun onere attuativo supplementare per la Confederazione. L’attuazione continuerà infatti a svolgersi come finora. Dati il rimando e il collegamento al link della banca dati UE, si sta verificando se in futuro si potrà rinunciare ad aggiornare la lista svizzera degli pneumatici, in modo da limitare anche i costi minimi. La revisione non comporta nessun onere supplementare neanche per i Cantoni e i Comuni.
3.3 Conseguenze su economia, ambiente e società
Per attuare le nuove prescrizioni della revisione, il settore economico dovrà affrontare un onere supplementare che comprenderà l’adeguamento del materiale tecnico-promozionale nonché l’allestimento della scheda informativa del prodotto e delle pagine Internet su cui sono venduti gli pneumatici. Le indicazioni sull’efficienza del carburante, sulle proprietà relative all’aderenza sul bagnato e sul rumore aiutano a colmare i deficit informativi. Gli acquirenti di nuovi pneumatici beneficiano di una maggiore trasparenza. L’etichetta degli pneumatici consente loro di fare un acquisto più mirato, con conseguenze positive sull’ambiente (riduzione del consumo) e sulla società (riduzione del rumore e aumento della sicurezza stradale).
3.4 Rapporto con il diritto europeo
Con la presente revisione dell’allegato 4.2 OEEne, il diritto svizzero viene adeguato alle prescrizioni del nuovo regolamento UE 2020/XXX.