Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze

Per garantire la parità di trattamento con la promozione degli ampliamenti degli impianti cui è stata concessa una RU, anche gli ampliamenti degli impianti già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità analogamente all’articolo 38 capoverso 4 OPEn potranno avere il diritto a un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con tale ampliamento.

4.1.3 Riduzione del termine di notifica per il passaggio alla commercializzazione diretta

I produttori di elettricità che ricevono una rimunerazione per l’immissione di elettricità e sono esentati dall’obbligo della commercializzazione diretta possono passare liberamente a questo tipo di commercializzazione. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 OPEn, deve tuttavia essere rispettato un termine di notifica di tre mesi che la prassi ha dimostrato essere eccessivamente lungo e poco flessibile. Esso viene quindi ridotto a un mese per consentire un più rapido passaggio alla commercializzazione diretta.

4.1.4 Estratto dal registro fondiario per gli impianti fotovoltaici

Gli allegati 1.2 e 2.1 OPEn prevedono che la domanda per la partecipazione di un impianto fotovoltaico al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o alla rimunerazione unica debba contenere un estratto dal registro fondiario. In questo modo si eviteranno le doppie rimunerazioni. L’estratto dal registro fondiario, da una parte, consente di identificare l’ubicazione dell’impianto; dall’altra, è necessario per chiarire i rapporti di proprietà. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, questi estratti possono essere ottenuti solo dietro pagamento. Per questo, viene ora introdotta la possibilità di presentare anche un documento equivalente, sempre che da esso si evincano inconfutabilmente le informazioni necessarie. Tali documenti possono essere, ad esempio, informazioni rilasciate dall'Ufficio del registro fondiario, un estratto inviato per via elettronica, un contratto d'acquisto (prima pagina) oppure l’autorizzazione edilizia.

4.1.5 Aumento della portata massima dell’acqua e introduzione dell’esigenza supplementare di stoccaggio nell’ambito del criterio di ampliamento per gli impianti idroelettrici

Presso gli impianti ad acqua fluente, il più delle volte l’aumento della portata massima dell’acqua (cfr. art. 47 cpv. 1 lett. a OPEn) non comporta né una considerevole produzione supplementare di elettricità né una miglior gestione della produzione. Non è pertanto opportuno classificare questi impianti come ampliamenti considerevoli. Occorre anche considerare che vengono concessi contributi per un massimo del 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli e solo del 40 per cento per i rinnovamenti considerevoli. Con l’introduzione dell’esigenza supplementare di una minima possibilità di stoccaggio, solo gli impianti che possono controllare la loro produzione continueranno a soddisfare il criterio dell’ampliamento relativo alla portata massima dell'acqua e pertanto riceveranno un contributo d’investimento più elevato rispetto a un rinnovamento.

4.1.6 Impianti presso canali industriali e canali di derivazione e di restituzione considerati come impianti autonomi

Gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione – come le centrali con utilizzo di acqua di dotazione – saranno considerati per legge impianti autonomi ovvero gestibili autonomamente. In questo modo potranno essere promossi gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti.