Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze
2.5 Commento alle singole disposizioni
Articolo 2 capoverso 2 frase introduttiva e lettera d
Con la precisazione linguistica della frase introduttiva, già dal tenore della disposizione si evincerà in modo inequivocabile che la deroga non concerne solo l’obbligo di attestare l’elettricità prodotta mediante garanzia di origine, ma anche l’obbligo di registrare l’impianto di produzione. Sotto il profilo materiale, tale precisazione non comporta alcuna modifica della disciplina precedente.
La lettera d è completata nel senso che, oltre agli impianti classificati secondo l’ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione, sono esclusi dall’obbligo di registrazione e di rilevamento anche gli impianti che soggiacciono alla legge federale concernente la protezione delle opere militari. Anche qui si tratta più di una precisazione che di una modifica materiale.
Articolo 9a
Secondo l'articolo 9a capoverso 1, le costruzioni e gli impianti necessari per l’esame dell’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici, quali ad esempio gli impianti per la misurazione del vento e gli impianti per la registrazione delle attività dei pipistrelli, possono essere edificati senza autorizzazione edilizia. Tale disposizione facilita e accelera l’attuazione delle misure per la progettazione degli impianti eolici. Le costruzioni e gli impianti possono essere edificati per una durata massima di 18 mesi. In particolare, gli impianti per la misurazione del vento devono essere in grado di rilevare dati per almeno 12 mesi affinché si disponga di risultati significativi. L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia si limita tuttavia solo alle costruzioni e agli impianti edificati per la misurazione del vento o per accertamenti nell'ambito del reporting sull'ambiente e dell'esame di impatto ambientale.
L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia non esonera dal rispetto delle disposizioni applicabili e dal dover disporre di altre autorizzazioni come quella per gli ostacoli alla navigazione aerea.
Secondo il capoverso 2, i Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.
Articolo 69a
Con il nuovo articolo 69a è garantito che le informazioni su tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati siano messi a disposizione di tutti gli interessati.