Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze
4.6 Commento agli allegati
Allegato 1.1 numero 1.3
I nuovi impianti presso canali di derivazione e di restituzione non sono di regola impianti autonomi (cfr. all. 1.1 num. 1.1 OPEn) perché non possono funzionare indipendentemente dall’impianto principale per il quale era stato costruito il canale di derivazione e di restituzione. Essi non possono pertanto partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Gli ampliamenti di centrali mediante impianti presso canali di derivazione e di restituzione non soddisfano i criteri della misura considerevole di cui all’articolo 47 capoverso 1 OPEn, poiché sono troppo piccoli rispetto all’impianto principale. Essi sono quindi di fatto esclusi da ogni rimunerazione. Per raggiungere gli obiettivi di potenziamento della Strategia energetica 2050, è tuttavia importante sfruttare pienamente il potenziale disponibile, soprattutto mediante impianti a ridotto impatto ambientale. Per questo motivo, gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti, come le centrali con utilizzo di acqua di dotazione, saranno considerati impianti autonomi. La modifica consentirà di promuovere come ampliamenti o rinnovamenti considerevoli la sostituzione o l’ingrandimento di impianti esistenti presso canali di derivazione e di restituzione.
Allegato 1.2 numero 4.1 lettera b e allegato 2.1 numero 3 lettera b e numero 4.1 lettera b
In futuro la domanda per l’ottenimento di una rimunerazione per l’immissione di elettricità o di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici, come alternativa all’estratto dal registro fondiario potrà contenere anche un documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari.
Allegato 2.1 numeri 2.1 e 2.3
Dal 1° aprile 2021 i tassi per la rimunerazione unica saranno adeguati nuovamente. Sia i contributi di base che i contributi legati alla potenza per gli impianti con classi di potenza superiori ai 30 kW saranno ridotti, mentre i contributi legati alla potenza per gli impianti con classe di potenza inferiore ai 30 kW saranno aumentati.