Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze

5. Revisione dell’ordinanza sulla geoinformazione

5.1 Elementi essenziali del progetto

La prevista modifica dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620)

verte sull’integrazione delle raccolte dei geodati di base «mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale » e «impianti di produzione di elettricità» nel Catalogo dei geodati di base di diritto federale (all. 1 OGI). Inoltre, corregge due errori di traduzione nella versione francese di tale catalogo.

Dal 1° gennaio 2013 è in vigore la nuova ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti di accumulazione (OImA; RS 721.101.1) che nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a stabilisce che il regolamento d’emergenza di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b includa, tra le altre cose, una mappa del territorio che, in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento, verrebbe con ogni probabilità sommerso, ovvero la cosiddetta mappa di inondazione.

Inoltre, il nuovo articolo 69a OEn dispone che tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati nel sistema delle garanzie di origine vengano documentati sotto forma di geodati e che l’UFE elabori e pubblichi una visione d’insieme.

Per quanto concerne i dati relativi alle mappe di inondazione e agli impianti di produzione di elettricità, si tratta di geodati fondati su un atto normativo federale, pertanto di geodati di base di diritto federale secondo l’articolo 3 della legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62). Secondo l’articolo 5 LGI, il Consiglio federale stabilisce in un catalogo i geodati di base di diritto federale. Tale catalogo è elencato nell’allegato1 OGI.

Se, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova base giuridica, vengono introdotti nuovi geodati di base della Confederazione, questi devono essere inseriti nell'allegato 1 OGI. Questo passaggio è stato omesso al momento dell’entrata in vigore dell’OImA poiché allora le mappe di inondazione, ora classificate come interne, erano classificate come confidenziali. Per questo, tali dati devono essere inseriti ora. La loro integrazione nell’allegato 1 OGI offre ulteriori vantaggi, consentendo che le mappe di inondazione e i dati di base vengano elaborati in modo uniforme in tutta la Svizzera.

L’inserimento degli impianti di produzione di elettricità nell’allegato 1 OGI avviene al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 69a OEn.

La revisione corregge inoltre due errori di traduzione nel catalogo dei geodati di base di diritto federale. Le modifiche concernono solo la lingua francese.

5.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

L’integrazione delle nuove raccolte di geodati di base nel Catalogo dei geodati di base di diritto federale costituisce un onere supplementare per la Confederazione, per i gestori degli impianti e per l’organo d’esecuzione (Pronovo SA) nell’implementazione e nella pubblicazione dei dati. L’onere supplementare a carico dell’UFE sarà gestito con le risorse esistenti.

I Cantoni e i Comuni avranno così una migliore visione d’insieme e un più semplice accesso alle informazioni relative agli impianti di produzione di elettricità situati sul loro territorio. Con ogni probabilità, ciò ridurrà leggermente l’onere della Confederazione.