Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente diverse revisioni di ordinanze
1. Osservazione introduttiva
All'inizio del 2021 entreranno in vigore varie revisioni di diverse ordinanze di competenza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Per motivi di praticità, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) le ha raggruppate avviando un’unica procedura di consultazione.
2. Revisione dell'ordinanza sull'energia
2.1 Elementi essenziali del progetto
2.1.1 Rendiconto finanziario
L'articolo 76 dell'ordinanza del 1°novembre 2017 (OEn; RS 730.01) stabilisce che l'organo d'esecuzione (Pronovo SA) deve trasmettere all'Amministrazione federale le indicazioni necessarie alla stesura del rendiconto finanziario del fondo supplemento rete. Le esperienze del passato hanno dimostrato che il termine di notifica stabilito, ossia il 15 dicembre, è troppo ravvicinato. A quella data, l'organo d'esecuzione non dispone ancora di informazioni importanti. Affinché nel rendiconto finanziario si possa tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, il termine di notifica viene quindi posticipato al 6 gennaio.
2.1.2 Misurazioni del vento e altre misurazioni per esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di un impianto eolico
Prima di poter costruire grandi impianti eolici in una determinata ubicazione, devono essere effettuati numerosi accertamenti. Alcuni di essi, quali ad esempio la misurazione delle condizioni di vento o la registrazione delle attività dei pipistrelli, richiedono la realizzazione di installazioni temporanee come piloni di misurazione con tiranti.
Per la costruzione temporanea di installazioni per la misurazione del vento e altre misurazioni è necessaria un'autorizzazione edilizia. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730), il Consiglio federale può prevedere che le costruzioni e gli impianti che devono essere edificati provvisoriamente per esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti per l'impiego di energia rinnovabili possano essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia. Con la modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale si avvale della sua competenza in materia ed esenta le costruzioni e gli impianti come i piloni per la misurazione del vento dall'obbligo di autorizzazione edilizia. Tale esenzione si limita alle costruzioni e agli impianti temporanei che vengono comunque rimossi dopo un certo periodo. La costruzione di impianti di produzione di energia elettrica continuerà a essere soggetta all'obbligo di autorizzazione edilizia.
2.1.3 Panoramica territoriale di impianti di produzione dell’elettricità
È di interesse generale avere una panoramica territoriale di tutti gli impianti di produzione di elettricità in Svizzera. In particolare il potenziamento degli impianti che producono elettricità a partire da energie rinnovabili deve essere rappresentato in modo trasparente. Inoltre, può essere reso visibile il rapporto tra gli impianti che producono elettricità a partire da energie rinnovabili e gli impianti che producono elettricità da energie non rinnovabili. Per questo motivo, l'UFE deve pubblicare i seguenti dati per ogni impianto di produzione di elettricità: la tecnologia, l'ubicazione degli impianti e la categoria degli impianti (ad es. integrati, isolati o annessi nel caso degli impianti fotovoltaici), la potenza e la data della