Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine

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Art. 19a cpv. 3

In base al principio di legalità che regge in maniera rigida il diritto penale, non sarebbe ammissibile che le infrazioni punibili siano definite da un atto redatto da privati senza che si possa garantire il rispetto delle esigenze di precisione per l’elaborazione di sanzioni penali. Per questo motivo è previsto che spetterà al Consiglio federale definire nell’ordinanza che conferisce carattere di obbligatorietà alle disposizioni dell’accordo le infrazioni penali e la comminatoria della pena prevista all’articolo 54 capoverso 3 lettera h.

Art. 38a Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento

dell’attività degli intermediari assicurativi

Nel corso dei dibattiti concernenti la mozione 18.4091, il Parlamento ha chiesto espressamente che le infrazioni alle regole dell’accordo settoriale possano essere sanzionate. Per attuare questa richiesta, il Consiglio federale ha stabilito che l’autorità di vigilanza può adottare provvedimenti conservativi e che il mancato rispetto dell’accordo costituisce una contravvenzione ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LVAMal.

L’articolo 38 LVAMal contiene un elenco non esaustivo di provvedimenti che l’autorità di vigilanza può adottare qualora un assicuratore non rispetti la legge o non si adegui ai suoi ordini. Tuttavia la contravvenzione all’accordo settoriale non costituisce né un’infrazione alla legge né una violazione di un ordine dell’autorità di vigilanza. È pertanto necessario creare una base legale che autorizzi l’autorità di vigilanza ad adottare un provvedimento nel momento in cui un assicuratore agisce in modo non conforme all’accordo settoriale. L’avamprogetto prevede che l’autorità di vigilanza possa, al massimo per un anno, da un lato vietare all’assicuratore autore dell’infrazione di versare provvigioni agli intermediari, dall’altro ordinare una limitazione delle sue spese per l’acquisizione di nuovi assicurati. La prima misura, che riguarda gli intermediari ai quali l’assicuratore non è legato da un contratto di lavoro, impedisce all’assicuratore di ricorrere ai servizi degli intermediari in quanto non ha il diritto di indennizzarli per la loro attività. La seconda riguarda gli impiegati dell’assicuratore la cui attività consiste nell’acquisire nuovi assicurati e il cui salario rientra nei costi amministrativi. Questo provvedimento è necessario per evitare che l’assicuratore al quale l’autorità di vigilanza avrebbe proibito di versare provvigioni eluda questo divieto attraverso il suo servizio interno. L’autorità di vigilanza sarà autorizzata a imporre all’assicuratore una limitazione delle spese per l’acquisizione di nuovi assicurati.

I contratti con gli intermediari che non sono legati all’assicuratore da un contratto di lavoro possono essere stipulati per diversi anni. L’attuazione della misura prevista dall’articolo 38a può creare problemi se l’assicuratore non è autorizzato a fornire la propria prestazione contrattuale per un anno. Spetta quindi agli assicuratori stipulare contratti che non rendano impossibile l’attuazione della misura. Saranno eventualmente indotti a indennizzare gli intermediari in virtù della loro responsabilità contrattuale.

Art. 54 cpv. 3 lett. h e 4

Adottando la mozione 18.4091, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di prevedere una sanzione penale in caso di mancato rispetto dell’accordo. In virtù del