Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
un rapporto contrattuale con i loro clienti e quindi difendono probabilmente in primo luogo gli interessi degli stipulanti (intermediari non legati). Per gli stessi motivi esposti per l’articolo 19a capoverso 1 LVAMal, limitare l’applicazione a una categoria di intermediari permetterebbe alle imprese di assicurazione di eludere i punti dell’accordo dichiarati obbligatori operando un trasferimento di oneri sugli intermediari non contemplati dal disciplinamento e contraddirebbe così la volontà del legislatore. Le imprese di assicurazione possono escludere dal campo d’applicazione del loro accordo una categoria di intermediari. Il Consiglio federale però potrà rifiutare di conferire carattere di obbligatorietà a un tale accordo parziale.
Art. 31a cpv. 2
Per quanto concerne il carattere di obbligatorietà, la formazione e l’indennizzo degli intermediari, l’allestimento e la firma del verbale per i colloqui di consulenza con il cliente, si farà riferimento al commento all’articolo 19a capoverso 2 LVAMal. Le imprese di assicurazione decidono autonomamente se vogliono vietare la pubblicità telefonica a freddo. Da tali decisioni prese su base volontaria potrebbero nascere accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 199518 sui cartelli (LCart). Una legge in senso formale è quindi necessaria nonostante il carattere volontario della procedura.
L’articolo 31a capoverso 2 contiene una delega in favore del Consiglio federale. Trattandosi di una delega legislativa, si farà riferimento al commento all’articolo 19a capoverso 2 LVAMal. Il Consiglio federale è autorizzato a conferire carattere di obbligatorietà ad alcune disposizioni dell’accordo. Da quel momento esse saranno opponibili a tutte le imprese di assicurazione, anche a quelle che non avrebbero aderito all’accordo.
La richiesta deve essere avanzata dalle imprese che propongono l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie e che detengono insieme una parte di mercato (in volume di premi) di almeno il 66 per cento. L’accordo non deve violare la legge o le sue disposizioni d’esecuzione. Occorre osservare che l’articolo 44 capoverso 2 LSA stabilisce che il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali necessarie e può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici. Secondo l’articolo 184 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)19, l’intermediario assicurativo attesta la qualifica professionale con il superamento di un esame o presentando un certificato di pari valore e la FINMA disciplina il contenuto dell’esame. Poiché l’accordo settoriale non deve contenere clausole contrarie alla legge e alle disposizioni d’esecuzione, gli assicuratori non potranno eludere i requisiti della formazione richiesta dalla FINMA imponendo un’altra formazione.
L’indennizzo degli intermediari è finanziato dai premi degli assicurati. Il suo importo deve essere stabilito secondo le regole dell’economia, il che significa che deve essere adeguato in base all’attività svolta e il più vantaggioso possibile per il sistema assicurativo.
18RS 251