Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine

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commerciale da più di 36 mesi, che non hanno dato espressamente il loro consenso a essere contattate o per le quali il contatto non risulta dalla raccomandazione di un terzo conosciuto dal potenziale cliente. Il divieto di pubblicità telefonica a freddo costituisce una restrizione della libertà economica protetta dall’articolo 27 Cost. Tuttavia, nel momento in cui esercitano l’assicurazione sociale contro le malattie, gli assicuratori non possono invocare questa libertà costituzionale13.

Il Consiglio federale potrà conferire carattere di obbligatorietà a un disciplinamento che impone agli intermediari di seguire una formazione approfondita nell’ambito in cui saranno chiamati a lavorare, obbligando gli assicuratori a collaborare soltanto con gli intermediari in possesso della formazione richiesta. Gli assicuratori sono liberi di scegliere la formazione in questione (p. es. la formazione CICERO).

Il Consiglio federale potrà conferire carattere di obbligatorietà a un disciplinamento che impone agli assicuratori di accordare una rimunerazione agli intermediari soltanto se le domande di affiliazione trasmesse loro da questi ultimi sono accompagnate da un verbale del colloquio di consulenza firmato dall’intermediario e dal cliente. Il verbale deve menzionare in particolare la data del colloquio, l’identità delle persone che vi hanno partecipato e la conferma che l’appuntamento non è stato ottenuto mediante pubblicità a freddo.

Le clausole dell’accordo degli assicuratori non devono contravvenire né alla legge né alle sue disposizioni di applicazione. In caso contrario, il Consiglio federale non potrà conferire loro carattere di obbligatorietà.

L’indennizzo degli intermediari che rientra nei costi amministrativi dell’assicuratore (art. 19 cpv. 1 LVAMal) deve essere fissato secondo le regole dell’economia, il che significa che deve essere adeguato in base all’attività svolta e il più vantaggioso possibile per il sistema assicurativo.

La richiesta deve essere avanzata dagli assicuratori che rappresentano almeno il 66 per cento del mercato, ossia due terzi degli assicurati. Questa regola consente di evitare da un lato che i due o tre più grandi assicuratori impongano il disciplinamento e dall’altro che un gruppo che comprende un numero superiore di assicuratori ma che rappresenta meno del 66 per cento dell’effettivo globale possa ostacolare il conferimento dell’obbligatorietà.

L’articolo 19a capoverso 2 contiene una delega a favore del Consiglio federale, che riceve la competenza di conferire carattere di obbligatorietà ad alcune disposizioni dell’accordo settoriale. La forma dell’ordinanza è necessaria in quanto queste disposizioni hanno conseguenze non solo per gli assicuratori che le hanno stabilite, ma anche indirettamente per gli intermediari che non hanno partecipato alla loro elaborazione. Esse infatti limitano il margine di manovra di questi ultimi nell’esercizio della loro attività, in particolare in materia di pubblicità telefonica. La delega è conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza14: essa non è vietata dal diritto costituzionale, figura in una legge in senso formale e il suo quadro, che deve essere chiaramente definito, non è superato. Nella fattispecie, l’articolo 19a capoverso 2 descrive e delimita precisamente i punti dell’accordo settoriale che il Consiglio federale potrà dichiarare obbligatori. Questi punti potranno essere così imposti a tutti gli assicuratori, anche a quelli che non hanno aderito all’accordo.

13 Cfr. DTF 9C_878/2013

14 Cfr. DTF 2C_927/2018