Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine

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punti di cui sotto, nonché prevedere sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni:

- divieto di acquisizioni telefoniche a freddo;

- formazione completa obbligatoria;

- obbligo di allestire un verbale per i colloqui di consulenza firmato dal cliente e

dal consulente.

Il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione il 12 dicembre 2018. Il 14 marzo 2019 il Consiglio nazionale l’ha a sua volta accolta estendendo il carattere di obbligatorietà alla fissazione di limiti alle provvigioni nel settore dell’assicurazione malattie complementare. Dopo aver appianato le divergenze tra le Camere il 20 giugno 2019, il Parlamento ha accolto la mozione nella versione estesa dal Consiglio nazionale.

1.2 La normativa proposta

La convenzione degli assicuratori riguardante l’assicurazione sociale contro le malattie e l’assicurazione malattie complementare contiene regole concernenti gli intermediari. Tali regole tuttavia non hanno carattere vincolante: un assicuratore che viola la convenzione non può essere sanzionato dallo Stato. Con la modifica di legge proposta, il Consiglio federale ottiene la competenza di conferire carattere di obbligatorietà ad alcuni punti dell’accordo degli assicuratori. Questi punti possono essere quindi imposti agli assicuratori anche se essi non hanno aderito alla convenzione. Nella legge viene inserita una misura del diritto in materia di vigilanza in caso di mancato rispetto dell’accordo settoriale. Anche le disposizioni penali vengono completate affinché il giudice possa sanzionare gli assicuratori che non rispettano le clausole obbligatorie della convenzione.

1.3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto delle assicurazioni sociali dell’Unione europea non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono determinare liberamente in ampia misura la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia devono osservare i principi di coordinamento definiti nei regolamenti (CE) n. 883/20044 e 987/20095, come il divieto di discriminazione, la presa in considerazione dei periodi di assicurazione e l’erogazione delle prestazioni oltre le frontiere. Dall’entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell’Accordo

4 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1149, GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21.

5 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/492, GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.