Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine

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Art. 31a cpv. 3

Si veda il commento all’articolo 19a capoverso 3 LVAMal.

Art. 31a cpv. 4

Al momento dell’approvazione delle tariffe dei premi, la FINMA esamina se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità delle imprese di assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi (art. 38 LSA). Sono ritenuti abusi gli svantaggi degli assicurati quando questi si ripetono o potrebbero interessare un’ampia cerchia di persone (art. 117 OS). Queste norme devono essere espressamente fatte salve.

Art. 38 cpv. 2

Così come nell’assicurazione sociale contro le malattie, la FINMA deve poter adottare provvedimenti conservativi in caso di mancato rispetto dell’accordo settoriale. L’applicazione dei provvedimenti previsti all’articolo 51 LSA presuppone la violazione della legge, di un’ordinanza o di un ordine della FINMA. Per prevenire ogni equivoco, si ritiene opportuno introdurre nella legge la possibilità per la FINMA di adottare provvedimenti in materia di diritto di vigilanza. Essa potrà attuare i provvedimenti previsti all’articolo 51, il cui elenco non è esaustivo. L’avamprogetto prevede inoltre a titolo esemplificativo la possibilità per la FINMA di non approvare le tariffe dei premi dell’impresa di assicurazione responsabile dell’infrazione o di ordinare il loro adeguamento. L’impatto di una misura del genere dovrebbe renderla sufficientemente dissuasiva.

Art. 86 cpv. 1 lett. dbis

Si veda il commento all’articolo 54 capoversi 3 lettera h e 4 LVAMal.

3 Ripercussioni

Le ripercussioni di seguito esposte sono subordinate alla conclusione volontaria da parte degli assicuratori malattie LAMal e delle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie di un accordo sui punti previsti agli articoli 19a LVAMal e 31a LSA, nonché al conferimento del carattere di obbligatorietà da parte del Consiglio federale.

3.1 Ripercussioni per l’assicurazione malattie

Le provvigioni versate agli intermediari attivi nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie rientrano nei costi amministrativi degli assicuratori (art. 19 cpv. 1 LVAMal). I risparmi che il presente avamprogetto può comportare in questo ambito sono molto modesti. Essi sono stimati in 10 milioni di franchi all’anno e non avranno quindi un’incidenza significativa sui costi lordi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né sui sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi (art. 66 LAMal). Non è stato possibile calcolare le possibilità di risparmio nell’ambito dell’assicurazione malattie complementare.

L’avamprogetto garantisce la qualità dell’attività degli intermediari. Questi ultimi infatti dovranno aver seguito una formazione completa definita dagli assicuratori.