Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine
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Mal deve essere completato con la menzione del divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso l’assicuratore in questione o che non lo sono più da un certo tempo, la formazione degli intermediari e l’allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.
Per garantire la parità di trattamento degli assicuratori, il Consiglio federale ha definito l’attività di intermediario come qualsiasi attività mediante la quale, dietro compenso, vengono messe a disposizione dell’assicuratore competenze oppure servizi volti a facilitare o permettere l’affiliazione di assicurati (art. 35 cpv. 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20158 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [OVAMal]). I servizi di confronto dei premi che forniscono prestazioni a titolo oneroso e le persone legate all’assicuratore da un rapporto di lavoro e la cui attività consiste nell’acquisire nuovi assicurati rientrano anch’essi in questa categoria. In questo modo gli assicuratori di piccole dimensioni che non dispongono di una sezione vendite non ne sono svantaggiati, in quanto il personale dell’assicuratore incaricato dell’acquisizione di assicurati rientra nella definizione di intermediario. Nella loro convenzione gli assicuratori comprendono tra gli intermediari le piattaforme di confronto dei premi indennizzate per le loro prestazioni, ma non i propri impiegati attivi nell’acquisizione di clienti o nella vendita di prodotti assicurativi. Vi è quindi una differenza importante tra la definizione del Consiglio federale e quella della convenzione degli assicuratori. La definizione degli assicuratori permetterebbe infatti di eludere le condizioni della convenzione facendo ricadere una parte rilevante degli oneri per l’acquisizione di nuovi assicurati sul loro servizio interno, il che contravverrebbe alla volontà del legislatore di limitare le spese per l’acquisizione di nuovi assicurati e penalizzerebbe gli assicuratori di piccole dimensioni che non potrebbero ricorrere a questa possibilità. Inoltre nulla giustifica il fatto che gli impiegati dell’assicuratore incaricati dell’acquisizione di nuovi clienti non debbano essere soggetti agli stessi obblighi imposti agli altri intermediari per quanto concerne la formazione e il verbale per i colloqui di consulenza con il cliente. Gli assicuratori hanno certamente la facoltà di escludere dal campo d’applicazione del loro accordo una categoria di intermediari. Il Consiglio federale però potrà rifiutare di conferire carattere di obbligatorietà a un tale accordo parziale.
Art. 19a cpv. 2
Gli assicuratori sono liberi di disciplinare autonomamente certi ambiti di attività dei loro intermediari. La mozione chiede un progetto di legge che autorizzi il Consiglio federale a conferire carattere di obbligatorietà a un accordo settoriale. Essa stabilisce così un legame con le procedure particolari che la Costituzione federale (Cost.)9 prevede come alternative alla procedura legislativa regolare negli ambiti dei contratti quadro di locazione (art. 109 cpv. 2 Cost.) e dei contratti collettivi di lavoro (art. 110 cpv. 2 Cost.). Nella fattispecie, la Costituzione non contiene alcuna base specifica per l’ambito in questione. In base ai requisiti del principio di legalità in materia di sanzioni penali per i casi di mancato rispetto dell’accordo, il presente avamprogetto deve seguire la procedura legislativa regolare. Esso si basa sulla pratica esistente in materia di strutture tariffali nell’assicurazione sociale contro le malattie e prevede in particolare che il Consiglio federale possa dichiarare obbligatorio un accordo setto-
8 RS 832.121
9 RS 101