Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine
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del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito ALC), questi principi sono vincolanti anche per la Svizzera7.
1.4 Attuazione
Il Consiglio federale emanerà un’ordinanza per conferire carattere di obbligatorietà ad alcuni punti dell’accordo concluso dagli assicuratori. Questi punti figureranno nell’allegato dell’ordinanza.
Visto che la legge contiene norme sia per l’assicurazione sociale contro le malattie sia per l’assicurazione malattie complementare, è necessaria una collaborazione tra le due autorità di vigilanza. Questa collaborazione è prevista dagli articoli 34 capoverso 5 LVAMal e 80 capoverso 2 LSA.
1.5 Stralcio dal ruolo di un intervento parlamentare
Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione 18.4091 intitolata «Casse malati. Disposizioni vincolanti per le provvigioni degli intermediari, sanzioni e garanzia della qualità». Il presente avamprogetto risponde infatti interamente agli obiettivi perseguiti dalla mozione.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie
Art. 19 cpv. 3
L’attuale capoverso 3 è integrato nel nuovo articolo 19a capoverso 1.
Art. 19a
Art. 19a cpv. 1
Secondo il diritto attuale, gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini la pubblicità telefonica, la rinuncia alle prestazioni dei call center e la fissazione di limiti all’indennizzo dell’attività degli intermediari. Questo elenco è esaustivo e non prevede il disciplinamento degli altri obblighi degli intermediari. Tuttavia dai dibattiti parlamentari è emerso che gli assicuratori intendono anche fissare standard minimi per alcuni compiti degli intermediari. Per permettere loro di concludere un accordo anche su questi punti, l’elenco contenuto all’articolo 19 capoverso 3 LVA-
6 RS 0.142.112.681
7 A titolo informativo, una versione consolidata (non vincolante) dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 summenzionati, nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato II ALC, è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1 e RS 0.831.109.268.11.