Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

C Commento ai singoli articoli

Progetto 1

Sostituzione di espressioni

In tutta l’OADI «SECO» è sostituito con «ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione». L’esecuzione dell’AD compete all’ufficio di compensazione dell’AD e non alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), anche se è quest’ultima a dirigere tale ufficio (art. 83 cpv. 3 LADI).

Titolo 1: Applicabilità della LPGA

Il titolo 1 «Applicabilità della LPGA ai provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro» è modificato e sostituito con la nozione più ampia di «Applicabilità della LPGA» dato che, in seguito alla digitalizzazione dei processi introdotta con la revisione della LADI, non disciplina più soltanto i provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ma anche l’applicazione al settore dell’AD dell’articolo 55 capoverso 1bisLPGA relativo alle relazioni elettroniche con le autorità.

Art. 1 Relazioni elettroniche con le autorità

Cpv. 1: questo capoverso prevede l’applicabilità nel settore dell’AD dell’articolo 55 capoverso 1bisLPGA relativo alle relazioni elettroniche con le autorità.

Cpv. 2: si precisa che le relazioni elettroniche con le autorità avvengono tramite la piattaforma di accesso ai servizi online di cui all’articolo 83 capoverso 1bislettera d LADI.

Art. 1a: in seguito alla nuova strutturazione del titolo 1, questo articolo corrisponde al vigente all’articolo 1.

Art. 2 e 2a: in seguito alle modifiche apportate al titolo 1, questi articoli corrispondono ai vigenti articoli 1a e 2, che sono ripresi senza modifiche.

Sezione 2: Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo

Gli articoli di questa sezione (art. 18-29 AP-OADI) sono stati interamente rielaborati in vista dell’introduzione dei servizi online (come l’annuncio online) e della soppressione

dell’annuncio per il collocamento presso il Comune di domicilio. Il titolo attualmente in vigore della sezione 2 «Consulenza e controllo» è stato ampliato per tenere conto di questi

cambiamenti.

Art. 18

Cpv. 1: per migliorare la sistematica di questa disposizione sono stati invertiti i capoversi 1 e 2 vigenti. Il nuovo capoverso 1 (cpv. 2 vigenti) stabilisce il principio in base a cui, per quanto riguarda l’annuncio per il collocamento e i successivi colloqui di consulenza e di controllo, è competente il servizio del luogo di domicilio dell’assicurato.

Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al capoverso 1 vigente. Definisce la nozione di domicilio menzionata al nuovo capoverso 1.

Cpv. 3: il capoverso 3 è modificato per tener conto del nuovo diritto di protezione degli adulti (art. 360 segg. CC, in vigore dal 1° gennaio 2013)8.

8 RU 2011 725; FF 2006 6691 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 4/19