Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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Rapporto esplicativo
Cpv. 5: il capoverso 5 in vigore è superfluo dato che, in materia di controllo, le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti sottostanno alle stesse regole valide per gli altri assicurati. I colloqui di consulenza e di controllo si svolgono in linea di principio sempre presso lo stesso servizio. Per migliorare la sistematica dell’OADI, il contenuto dell’articolo 20a OADI, che determina il servizio competente per le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro, è stato spostato nel nuovo capoverso 5 dell’articolo 18 AP-OADI. Le versioni francese e italiana sono state leggermente adeguate per corrispondere a quella tedesca. L’articolo 18 AP-OADI riunisce tutte le disposizioni applicabili per determinare l’URC competente.
Art. 19 Annuncio personale per il collocamento
Rubrica: la rubrica è modificata per tener conto della modifica dell’articolo 17 capoverso 2 LADI. L’accento è posto sul fatto che l’annuncio deve essere fatto personalmente, ossia dalla persona stessa e non da terzi.
Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune. L’annuncio è effettuato direttamente presso il servizio competente (spesso l’URC) o tramite la nuova piattaforma di accesso ai servizi online, che rinvia l’assicurato direttamente al servizio competente (art. 83 cpv. 1bislett. e D-LADI).
Cpv. 2: al momento dell’annuncio l’assicurato deve fornire il suo numero d’assicurato dell’AVS. Questo capoverso corrisponde all’articolo 20 capoverso 1 lettera c OADI in vigore.
Cpv. 3: questo capoverso riprende in parte il vigente capoverso 2 e precisa che la scelta della cassa di disoccupazione avviene al momento dell’annuncio presso il servizio competente o quando viene effettuato l’annuncio tramite la piattaforma di accesso ai servizi online.
Cpv. 4: questo capoverso riprende il primo periodo del capoverso 3 in vigore ed è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune. La conferma dell’annuncio e della cassa di disoccupazione scelta è fornita dal servizio competente. La data dell’annuncio può costituire la data di inizio del termine quadro (art. 9 LADI) se sono soddisfatti tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’articolo 8 LADI.
Cpv. 5: l’identità della persona che si è annunciata tramite la piattaforma di accesso ai servizi online deve essere verificata tempestivamente. Dopo che l’assicurato si è annunciato tramite tale piattaforma, il servizio competente deve inviargli, entro un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) dall’annuncio, un invito per un colloquio presenziale.
Art. 19a Abrogato
Il contenuto di questa disposizione è spostato nell’articolo 20a AP-OADI (cfr. qui sopra commento all’art. 18 AP-OADI).
Art. 20 Verifica dell’annuncio
Rubrica: la rubrica è adeguata al nuovo contenuto dell’articolo 20 AP-OADI, che riguarda le verifiche che il servizio competente deve effettuare in occasione dell’annuncio
dell’assicurato.
Cpv. 1: si precisa che il servizio competente deve verificare la validità del numero d’assicurato dell’AVS. Questa disposizione corrisponde alla prima parte del vigente capoverso 2. La seconda parte di quest’ultimo non è invece più applicata.
Lett. a: la lettera a del capoverso 1 in vigore è abrogata dato che l’annuncio presso il Comune non sarà più possibile.
Lett. b: la lettera b del capoverso 1 in vigore è abrogata in quanto il servizio competente può procurarsi i dati relativi al domicilio dell’assicurato tramite il registro cantonale degli
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