Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 4: per quanto riguarda il precedente luogo di lavoro, viene precisato che si tratta di quello dell’assicurato.

Cpv. 2-4: nella versione tedesca il testo è adeguato per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere.

Art. 81a

Cpv. 1: questo capoverso è modificato per tener conto del nuovo articolo 83 capoverso 1bis lettera b D-LADI. Al posto del sistema d’informazione COLSTA viene menzionato il sistema d’informazione per il collocamento pubblico.

Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di

occupazione

Questo articolo è modificato in modo da ridurre gli oneri amministrativi. L’organizzatore di un provvedimento di formazione o di occupazione può trasmettere direttamente alla cassa di disoccupazione, tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento, il modulo che attesta la partecipazione di un assicurato. Nella versione francese viene aggiunto il rimando contenuto nella rubrica, analogamente alle versioni tedesca e italiana.

Art. 109b

Le lettere i e o dell’articolo 83 LADI sono abrogate (cfr. D-LADI). Tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione sono ora enumerati all’articolo 83 capoverso 1bisD-LADI. Il rimando contenuto nella rubrica dell’articolo 109b AP-OADI è modificato in questo senso.

Art. 110

Cpv. 4: nella versione francese la nozione errata di «organe de contrôle» è corretta con «organe de compensation».

Art. 119

Cpv. 1: questo capoverso viene aggiornato. Per ragioni sistematiche e tematiche i contenuti delle varie lettere sono riorganizzati.

Lett. a: questa lettera è modificata per tener conto dell’abrogazione (cfr. D-LADI) degli articoli 40, 41 capoversi 1, 2 e 5 nonché 49 LADI (soppressione dell’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria e degli obblighi di controllo in caso di IPI).

Lett. c: questa lettera è modificata di modo che in materia di IPI sia competente unicamente il servizio cantonale del luogo dell’azienda, analogamente a quanto avviene per l’ILR. Viene applicato il principio dello «sportello unico» contribuendo così a ridurre gli oneri amministrativi dei datori di lavoro e dei servizi cantonali.

Lett. d: il contenuto della vigente lettera e è spostato nella lettera d. Poiché l’articolo 119 disciplina la determinazione della competenza locale dei servizi cantonali (art. 85 LADI) e che questi ultimi non sono competenti in materia di indennità per insolvenza (II), dal punto di vista della sistematica il contenuto dell’attuale lettera d non deve figurare all’articolo 119 ed è pertanto stralciato. Quanto previsto in tale disposizione figura già all’articolo 53 capoverso 1 LADI, in cui si prevede che, in materia di II, è competente la cassa pubblica del luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti. Non è pertanto necessario disciplinare nuovamente questa competenza nell’OADI. Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Questo principio è stabilito all’articolo 77 capoverso 4 AP-OADI.

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