Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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Rapporto esplicativo
abitanti (art. 96d D-LADI). Questa modifica permette di eliminare le spese sostenute dagli assicurati per soddisfare l’obbligo di presentare un attestato di domicilio. Il permesso di soggiorno per stranieri deve invece essere presentato al momento della verifica dell’identità dell’assicurato da parte del servizio competente.
Lett. c: si veda l’articolo 19 capoverso 2 AP-OADI qui di seguito.
Lett. d: la lettera d del capoverso 1 in vigore è abrogata in quanto al momento dell’annuncio deve essere presentato soltanto il numero d’assicurato dell’AVS. Gli altri documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi da parte dell’assicurato (lettera di licenziamento, prova delle ricerche d’impiego, attestati di corsi, ecc.) devono essere forniti durante il primo colloquio di consulenza e di controllo. L’obbligo di presentare tutti i documenti necessari figura ora all’articolo 22 capoverso 2 AP-OADI (cfr. qui di seguito il commento all’art. 22 cpv. 2 AP-OADI).
Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al vigente capoverso 3, formalmente adeguato agli sviluppi tecnologici.
Art. 20a Informazioni sui diritti e sugli obblighi
Rubrica: la rubrica è ripresa dal vigente articolo 19a OADI.
Cpv. 1-3: il contenuto dell’articolo 20a AP-OADI corrisponde a quello del vigente articolo 19a capoversi 1-3 OADI. Per migliorare la sistematica dell’OADI il contenuto del vigente articolo 20a è spostato e ripreso nell’articolo 18 capoverso 5 AP-OADI (cfr. sopra).
Art. 21 Consulenza e controllo
Cpv. 1: La procedura di annuncio presso il servizio competente è disciplinata all’articolo 19 AP-OADI. Dopo essersi annunciato, l’assicurato è invitato dal servizio competente a
presentarsi a colloqui di consulenza e di controllo, conformemente alle prescrizioni cantonali. Il capoverso 1 è modificato in questo senso. L’espressione «di regola» è stralciata, in quanto le attuali tecnologie della comunicazione consentono a tutti di essere contattati entro un giorno lavorativo.
Cpv. 2: il vigente capoverso 2 è abrogato, in quanto il nuovo capoverso 1 precisa già che il servizio competente invita l’assicurato ai colloqui di consulenza e di controllo.
Cpv. 3: il vigente capoverso 3 è abrogato e il suo contenuto è spostato nel nuovo capoverso 2 in seguito all’abrogazione del vigente capoverso 2.
Cpv. 4: il vigente capoverso 4 è abrogato. Il fatto che i servizi competenti siano chiusi dal 24 dicembre al 2 gennaio mentre gli assicurati devono continuare a rispettare i loro obblighi in materia di ricerche di impiego e di idoneità al collocamento durante questo periodo non corrisponde a una gestione moderna dell’amministrazione. Gli assicurati devono poter
contattare i servizi competenti anche in questo periodo. Le modalità di organizzazione di questi ultimi sono di competenza dei Cantoni.
Art. 22 Colloqui di consulenza e di controllo
Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di
annunciarsi presso il Comune.
Cpv. 2: il nuovo capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 20 capoverso 1 lettera d OADI. Precisa le informazioni che l’assicurato deve fornire durante il primo colloquio di consulenza e di controllo presso il servizio competente. È formulato in maniera più ampia rispetto al vigente articolo 20 capoverso 1 lettera d OADI, in quanto le informazioni e i documenti
necessari per esaminare il dossier dell’assicurato possono variare a seconda del caso. Le
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