Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 59
Rimando contenuto nella rubrica: viene aggiunto il rimando al nuovo articolo 36 capoverso 5 D-LADI.
Cpv. 2: viene indicata la competenza del servizio cantonale al posto dell’articolo 36
capoverso 1 LADI, analogamente alla regolamentazione nel settore dell’IPI. Nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Art. 60
Cpv. 5: questo capoverso è modificato dato che, per analogia all’articolo 28 capoverso 3 AP-OADI, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce in tutti i casi i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo, e non soltanto su richiesta.
Art. 64
Questo articolo è abrogato in seguito all’abrogazione dell’articolo 41 capoverso 5 LADI (cfr. D-LADI).
Art. 69
Cpv. 1: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Art. 72
Questo articolo è abrogato in seguito all’abrogazione dell’articolo 49 LADi (cfr. D-LADI).
Art. 77
Cpv. 1: per tener conto del fatto che la domanda può essere presentata anche online, nella versione francese il termine «remettre» è sostituito con «fournir». Il testo tedesco è adeguato per essere formulato in modo neutro dal punto di vista del genere.
Lett. a: alla lettera a viene indicato il nome del modulo da utilizzare.
Lett. b: la lettera b è modificata per tener conto del fatto che il termine «certificato di assicurazione AVS/AI» è sostituito con «numero d’assicurato dell’AVS».
Lett. c: la lettera c è modificata dato che le casse di disoccupazione devono procurarsi i dati relativi al domicilio dell’assicurato tramite il registro cantonale degli abitanti. Gli
assicurati di cittadinanza straniera devono presentare il permesso di soggiorno per
stranieri.
Lett. d: «documenti» è sostituito con «informazioni» per tener conto degli sviluppi
tecnologici.
Cpv. 2: questo capoverso è adeguato per lo stesso motivo indicato nel commento al
capoverso 1 lettera d. Il termine «documenti» è sostituito con «dossier».
Cpv. 3: per avere maggiore chiarezza riguardo alla cassa pubblica competente in caso di fallimento di un datore di lavoro con succursali o stabili organizzazioni in un altro Cantone, si aggiunge che la cassa pubblica competente per il trattamento delle domande è quella in cui il datore di lavoro ha la sede principale. Considerati gli sviluppi tecnologici, la menzione
relativa alla trasmissione delle domande è soppressa, in quanto l’organo che tratta il caso ha accesso ai documenti.
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