Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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Rapporto esplicativo
informazioni e i documenti che l’assicurato deve presentare in aggiunta alle prove delle ricerche di lavoro prima della disoccupazione non vengono quindi volutamente specificati. Spetta al servizio competente indicare all’assicurato quali sono le informazioni e i documenti da presentare per l’esame del suo dossier e per determinare la strategia di ricerca d’impiego da attuare. Per ragioni di sistematica, il vigente capoverso 2 è spostato nel capoverso 3.
Cpv. 3: il contenuto di questo capoverso corrisponde a quello del vigente capoverso 2. Il capoverso 3 in vigore, in base a cui gli assicurati che esercitano un’attività a tempo pieno da cui ottengono un guadagno intermedio o un’attività volontaria secondo l’articolo 15
capoverso 4 LADI sono convocati a un colloquio di consulenza e di controllo almeno una volta ogni due mesi, è stralciato. La regola applicabile a queste persone non è infatti diversa da quella prevista al vigente capoverso 2, valida per tutti gli assicurati. La regola enunciata nel vigente capoverso 2 è pertanto sufficiente.
Cpv. 4: il vigente capoverso 4 è abrogato in quanto superfluo. L’articolo 21 capoverso 1 AP-OADI specifica già che l’assicurato deve poter essere contattato entro un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì).
Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità
Rubrica: la rubrica francese è adeguata alla versione tedesca.
Cpv. 1: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Cpv. 2 lett. a: la modifica concerne soltanto il testo tedesco. Per avere una formulazione epicena, nella versione tedesca il termine «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».
Cpv. 2 lett. b: «grado d’idoneità al collocamento» è sostituito con «entità della perdita di lavoro computabile». Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare DTF 126 V 124), l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni. L’assicurato è idoneo al collocamento oppure non lo è. È quindi dal profilo della perdita di lavoro
computabile, che rappresenta uno dei fattori per la determinazione dell’importo dell’indennità giornaliera, che occorre esaminare il tasso di occupazione oggettivamente possibile o auspicato da un assicurato.
Cpv. 3: questo capoverso è abrogato in quanto superfluo. In particolare, l’obbligo per il servizio competente di indicare il nome della cassa di disoccupazione nel modulo
«Indicazioni della persona assicurata» non è più necessario, poiché a quel punto la cassa scelta è già stata registrata nel sistema d’informazione per il collocamento pubblico (cfr. art. 19 cpv. 2 e 3 AP-OADI).
Art. 24 Esame dell’idoneità al collocamento ed entità della perdita di lavoro computabile
Rubrica: dato che i servizi cantonali devono prendere in considerazione anche l’entità della perdita di lavoro computabile, nella rubrica viene aggiunta questa nozione.
Rimando contenuto nella rubrica: non essendo pertinente, il rimando all’articolo 17
capoverso 2 LADI è soppresso. Viene aggiunto il rimando all’articolo 49 LPGA, che stabilisce quando deve essere emanata una decisione formale.
Cpv. 1: questo capoverso viene corretto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni. L’assicurato è idoneo al
collocamento oppure non lo è (cfr. qui sopra commento all’art. 23 cpv. 2 lett. b). Anche in questo caso si intende basarsi sulla modifica della perdita di lavoro computabile in
considerazione del grado di occupazione oggettivamente possibile o auspicato
dall’assicurato. Se la modifica della perdita di lavoro inizialmente computabile (art. 11 cpv. 1
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