Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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Rapporto esplicativo
considerati di importanza tale da essere archiviati. Poiché tutti i dati disponibili prevengono da questi due sistemi, il principio della non archiviazione si applica di conseguenza a tutti i sistemi d’informazione e alle piattaforme. La conservazione dei dati è stata uniformata
conformemente al nuovo articolo 125 OADI (dieci anni per i documenti contabili, cinque anni per gli altri dati). I dati personali conservati nel «core» di LAMDA non devono essere distrutti dato che si tratta di dati che verranno utilizzati a lungo termine per la creazione di statistiche.
L’articolo 5 è nuovo e disciplina le condizioni che permettono di importare dati dei sistemi d’informazione gestiti dell’ufficio di compensazione nei sistemi d’informazione degli organi esecutivi della LADI e della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC14).
L’articolo 6 riguarda i dati che servono a stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e a misurare i risultati. La necessità di disporre di dati oggettivi sulle prestazioni delle autorità esecutive è imprescindibile. La fonte di dati è estesa a tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD e non è più limitata unicamente a LAMDA. L’articolo disciplina anche l’accesso da parte dei superiori ai dati personali dei loro collaboratori.
L’articolo 7 disciplina più in dettaglio la ripartizione delle competenze in materia di finanziamento. In base all’articolo 92 capoverso 8 LADI, le spese relative ai sistemi d’informazione sono a carico del fondo dell’AD. Tuttavia, secondo l’articolo 35 capoverso 4 LC, la Confederazione partecipa alle spese nella misura in cui queste ultime siano dovute all’adempimento di compiti federali (ad es. collocamento pubblico e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro). Ne consegue che soltanto il sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD è finanziato esclusivamente dal fondo dell’AD. Gli altri sistemi d’informazione sono attualmente cofinanziati dalla Confederazione sulla base di un accordo. L’importo forfettario annuo previsto è pari a 20 milioni di franchi.
Sezione 2: Sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (attuale SIPAD)
Poiché i titolari dei diritti di accesso saranno definiti nella legge, questa sezione riguarda essenzialmente il rimando all’allegato 1, che definisce il contenuto e la portata dei diritti di accesso e di trattamento.
Dato che il nuovo capoverso 8 dell’articolo 97a LADI consente la comunicazione dei dati per via elettronica alle autorità, i servizi d’informazione o le piattaforme tramite cui avviene tale comunicazione non sono menzionati nell’ordinanza.
Sezione 3: Sistema d’informazione per il collocamento pubblico (attuale COLSTA)
Lo scopo è stato adeguato in base alla modifica dell’articolo 35 LC. Anche in questa sezione si inserisce il rimando all’allegato 2, che definisce il contenuto e la portata dei diritti di accesso e di trattamento.
Sezione 4: Sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (attuale LAMDA)
Questa sezione non prevede modifiche sostanziali rispetto all’ordinanza LAMDA vigente. Una parte del suo contenuto è ripresa nella sezione relativa alle disposizioni generali. La terminologia è stata adeguata alle modifiche effettuate nella LADI e nella LC.
Sezione 5: Piattaforma di accesso ai servizi online (nuova)
14 RS 823.11 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 17/19