Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine

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LADI) comporta anche una modifica dell’importo dell’indennità di disoccupazione, il servizio competente deve informare l'assicurazione contro la disoccupazione.

Cpv. 2: il servizio competente deve emanare una decisione formale (art. 49 cpv. 1 LPGA).

Cpv. 3: il vigente capoverso 3 è abrogato in quanto tutte le informazioni necessarie sono già registrate nei sistemi d’informazione e possono essere consultate dagli organi esecutivi. La trasmissione della decisione in forma cartacea alla cassa di disoccupazione è quindi inutile.

Art. 28 Scelta e mutamento della cassa

Rimando contenuto nella rubrica: viene aggiunto il rimando all’articolo 78 capoverso 2 LADI relativo al campo di attività delle casse di disoccupazione.

Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di

annunciarsi presso il Comune e in considerazione del fatto che l’annuncio può essere

effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 19 AP-OADI). La scelta della cassa di disoccupazione avverrà al momento dell’annuncio presso il servizio competente oppure online tramite la piattaforma di cui sopra (art. 83 cpv. 1bislett. d D-LADI).

Cpv. 2: come in altri articoli, anche qui il termine «cassa» è sostituito con «cassa di

disoccupazione»; inoltre, per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere, nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Cpv. 3: questo capoverso è modificato per tener conto degli sviluppi tecnologici. In

occasione del mutamento di cassa, la cassa di disoccupazione precedente non avrà più bisogno di trasmettere elettronicamente i dati alla nuova cassa. Quest’ultima acquisirà i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo nel sistema di pagamento dell’AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a D-LADI). La cassa di disoccupazione precedente manterrà tuttavia i diritti di accesso ai dati per le procedure in corso.

Art. 29 Esercizio del diritto all’indennità

Cpv. 1 lett. b: essendo superfluo, il contenuto della vigente lettera b viene abrogato. Con l’articolo 35 capoverso 3bisD-LC è ormai autorizzato lo scambio di dati tra il sistema

d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bislett. b D-LADI) e quello per il pagamento delle prestazioni dell’AD (art. 83 cpv. 1bislett. a D-LADI). Nella nuova lettera b viene trasferito il contenuto della vigente lettera c.

Cpv. 1 lett. c: la lettera c corrisponde alla vigente lettera d. Nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».

Cpv. 2 lett. a: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».

Cpv. 3: «documenti» è sostituito con «dossier» per tener conto degli sviluppi tecnologici. Per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere, nella versione tedesca

«Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Cpv. 4: per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere, nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Art. 30 Pagamento delle indennità e conteggio delle prestazioni per le autorità fiscali

Rubrica: «dichiarazione fiscale» è sostituito con «conteggio delle prestazioni per le autorità fiscali» per conformarsi al termine usato nell’articolo 97a capoversi 1 lettera cbise 8 D-LADI. La virgola contenuta nella rubrica viene sostituita con la congiunzione «e».

Cpv. 1: il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione».

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